Detrazioni e agevolazioni fiscali sui contratti d’affitto

AffittasiPer chi vive in affitto, è importante far presente che sono disponibili diverse agevolazioni fiscali le quali consentono di detrarre le spese sostenute per il canone di locazione dell’immobile. Queste detrazioni vanno riferite unicamente al periodo dell’anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non sono cumulabili. Ci sono detrazioni per basso reddito, per giovani, per studenti, per chi si trasferisce per motivi di lavoro e altre ancora. Di seguito, un riassunto con tutte le agevolazioni fiscali per inquilini.

1. Detrazione per inquilini a basso reddito
Risale al 1998 la legge che prevede una detrazione sui contratti d’affitto di immobili destinati ad abitazioni principali per gli inquilini a basso reddito (Legge N° 431 del 9 dicembre 1998):
•    300 euro di detrazione per redditi complessivi sotto i 15.493, 71 euro;
•    150 euro di detrazione per redditi complessivi tra i 15.493, 71 e i 30.987, 41 euro.

2. Detrazione per giovani in affitto
Sei un giovane lavoratore? Se hai tra 20 e 30 anni hai diritto a una detrazione pari a 991,60 euro durante 3 anni sul canone d’affitto, purché rientri tra i seguenti requisiti (oltre all’età):
•    residenza diversa dall’abitazione principale dei genitori;
•    reddito complessivo sotto i 15.493, 71 euro.

3. Detrazione per studenti fuori sede
Anche se sei uno studente fuori sede ti spetta una detrazione: la tua università però dev’essere ubicata in una provincia a quella della tua residenza e distante almeno 100 km. Si tratta di uno sconto del 19% sul canone d’affitto, per un importo non superiore a 2,633 euro.
Attenzione però ai requisiti:
•    Locazione dell’immobile: nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 km da quello di residenza e sempre in una diversa provincia;
•    Contratti di locazione: devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n 431;
•    Contratti di sublocazione: la detrazione non è ammessa in questi casi;
•    Contratti all’estero: la detrazione spetta anche per contratti stipulati all’estero, per studenti iscritti a un’università con sede presso uno Stato dell’UE o paese aderente;
•    Contratti d’ospitalità e collegi universitari: la detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, enti senza fine di lucro e cooperative;
•    Familiari a carico: la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

4. Detrazioni per contratto a canone concordato
Ai cittadini intestatari di contratti di locazione a canone convenzionato o concordato spetta un’agevolazione sotto la forma di detrazione pari a:
•    495, 80 euro, per reddito complessivo sotto i 15.493, 71 euro;
•    247, 90 euro per reddito complessivo superiore al precedente ma sotto i 30,987, 41 euro.
L’agevolazione non spetta per i contratti di locazione tra enti pubblici e contraenti privati.

5. Detrazione sull’affitto per motivi di lavoro
I lavoratori dipendenti che ha dovuto trasferire la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo possono beneficiare di una detrazione sul canone d’affitto durante i primi 3 anni, pari a:
•    991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493, 71 euro;
•    495, 80 euro per reddito complessivo superiore al precedente ma sotto i 30,987, 41 euro.
purché il nuovo comune deve trovarsi in una Regione diversa e ad almeno 100 km di distanza dal comune precedente. La detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le borse di studio.

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