Imu prima casa ecco chi deve pagare

Imu prima casaImu prima casa, non sono esentate tutte le prime case. Chi possiede una prima casa (e sono oltre l’80% degli italiani) ha tirato un sospiro di sollievo. Il 17 giugno (scadenza spostata a lunedì perché il 16 è domenica) non dovrà recarsi in banca o in posta per versare l’acconto (50%) dell’Imu. Ma non tutte le prime case, e le relative pertinenze, sono esentate dal versamento.

E, soprattutto, la sospensione della prima rata della tassa più odiata dagli italiani, non riguarda gli altri immobili e terreni diversi dalla prima casa o dai terreni agricoli, quindi dovrà mettere mano al portafogli chi possiede seconde case, capannoni industriali, negozi, uffici, alberghi, terreni edificabili. Il tormentato cammino del decreto legge (approvato dal Consiglio dei ministri il 17 maggio) che ha sospeso il pagamento della prima rata Imu relativa all’abitazione principale ha creato un bel po’ di caos tra gli italiani. Vale la pena allora, con l’aiuto di Nicola Forte, dottore commercialista con studio a Roma, fare un po’ di chiarezza e dare qualche risposta ai dubbi principali sull’Imu 2013, in particolare quelli che riguardano chi deve pagare e chi no.

Prima casa

La sospensione del versamento riguarda solo l’abitazione principale e le relative pertinenze, le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a prima casa e gli alloggi popolari (iacp) o di edilizia residenziale pubblica. Niente rata anche per terreni agricoli (anche se lasciati a riposo) e fabbricati rurali. Dalla sospensione sono escluse le abitazioni principali signorili (A/1), ville (A/8) e castelli e palazzi storici (A/9).

Occhio alle pertinenze.

La legge prevede che siano considerate pertinenze dell’abitazione principale solo una unità immobiliare per tre specifiche categorie: cantine e soffitte (C/2), autorimesse (C/6) e tettoie (C/7). Quindi chi possiede due cantine o due garage, potrà sospendere la rata Imu solo su una cantina e su un box e versare quanto dovuto per le altre due pertinenze con le aliquote (più alte fino a un massimo dell’1,06 per cento) previste per gli immobili diversi dall’abitazione principale.

L’obbligo di residenza

Per abitazione principale si intende quella dove una famiglia o un single abitano e hanno la residenza. Se due coniugi sono proprietari di due immobili nello stesso Comune, e hanno stabilito due residenze anagrafiche, la sospensione della rata riguarda solo una delle due case. Viceversa, se gli immobili sono in Comuni diversi, la sospensione vale per entrambe le proprietà a patto che i due coniugi abbiano non solo la residenza nei due Comuni (per esempio per motivi di lavoro) ma vi dimorino realmente. Condizione che i Comuni possono verificare controllando per esempio i consumi di elettricità e gas. E se la residenza dovesse risultare solo “virtuale“ scatterà l’obbligo di versare l’imu, più sanzioni e interessi.

Niente sconti per i figli

Come già previsto l’anno scorso, diversamente dalla vecchia Ici, l’Imu non considera abitazione principale quella data in uso da un genitore al figlio che vi dimora. Quindi va versato l’acconto come seconda casa. Viceversa, se è stata donata al figlio che ci abita e ha la residenza, sarà lui a godere della sospensione della rata.

fonte: qn.quotidiano.net

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