ARTIGIANI E COMMERCIANTI: SOTTO CONTROLLO L’ISCRIZIONE SOCI DA GENNAIO 2006

fiaip-centro-studiProsegue l’operazione « PoseidOne soci» sull’anno di imposta 2005. L’INPS comunica che sono state avviate le  iscrizioni d’ufficio a seguito dei controlli delle dichiarazioni reddituali relative all’anno 2005 presentate dalle società aventi forma giuridica di S.n.c. e S.a.s. che operano nel settore terziario. La iscrizione riguarda i soci già iscritti d’ufficio per l’anno 2005 e per i quali, in base alla dichiarazione fiscale UNICO SP 2007, risultano avere continuato a svolgere attività in maniera prevalente e continuativa nell’impresa.
I soggetti sono stati iscritti d’ufficio alla gestione speciale esercenti attività commerciali a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Le sedi INPS, in presenza di contestazioni da parte degli assicurati, avranno cura di verificare le motivazioni addotte e, se del caso, procedere all’eventuale modifica della posizione contributiva (es. intervenuta cessazione dell’impresa, inizio attività successivo al gennaio 2006, ecc.).
(INPS – Mess. n. 8999 del 18 aprile 2011)

CO.CO.CO: MALATTIA E INDENNITÀ INPS
Anche i lavoratori parasubordinati che non hanno altre assicurazioni obbligatorie e non sono pensionati e perciò versano all’INPS il contributo 2011 pari al 26,72% hanno diritto all’indennità di malattia. Si tratta nello specifico di:
collaboratori coordinati e continuativi, consulenti, venditori porta a porta, liberi professionisti, lavoratori occasionali, i quali, a determinate condizioni, possono avere l’indennità giornaliera, un’indennità comunque che segue regole molto particolari e che, ad esempio, è stabilita in misura fissa, e non in percentuale dei compensi guadagnati.
Le due precondizioni per il diritto sono:
a) nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di malattia devono essere stati versati contributi per almeno 3 mesi (per essere riconosciuto come tale il mese deve registrare un versamento all’INPS di almeno 324,02 euro);
b) nell’anno precedente, quindi nel 2010, devono essere stati realizzati compensi per un importo complessivo non superiore a 64.503 euro.
Se manca anche una sola di queste condizioni si perde il diritto all’indennità.
La misura dell’assegno è diversa a seconda:
1) del numero di contributi versati;
2) del luogo dove si svolge la malattia, e cioè se in casa o in ospedale (comprese le strutture ospedaliere estere, se il ricovero è autorizzato dal servizio sanitario italiano).
A – Malattia ordinaria. Con la contribuzione minima si ha l’importo di 10,26 euro, pagato per tutti i giorni di malattia risultanti dal certificato medico. Con contributi che coprono da 5 a 8 mesi l’assegno sale a 15,39 e si attesta a 20,52 se i contributi sono stati versati per più di 8 mesi.
B – Se invece il parasubordinato è degente in ospedale le misure raddoppiano. Si parte dal minimo di 20,52 euro per salire a 30,78 e arrivare al massimo di 41,94 euro al giorno.
L’indennità deve essere chiesta con il modulo INPS «Deg.osp./mal.gest.sep.»
(INPS – Circ. n. 69 del 20 aprile 2011)

RIFORMA DELL’APPRENDISTATO  Comunicato Ministero Lavoro
Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 5.05.2011, ha approvato uno schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla L. 247/2007 in materia di previdenza, lavoro e competitività, per favorire la crescita, disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani. Il decreto, in particolare, prevede la definizione di 3 tipologie di contratto: l’apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età; l’apprendistato  professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale; l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a  coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione, nel campo della  ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.
Elaborazione a cura di ARMANDO BARSOTTI
DELEGATO FIAIP TOSCANA CCNL e Previdenza
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