IMPIANTI FOTOVOLTAICI SENZA ICI

Secondo il Notariato, gli impianti fv possono essere assimilati a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l’esenzione dall’Ici. Le centrali fotovoltaiche (cioè gli impianti fv di grandi dimensioni) rientrano nella categoria dei beni immobili; più in generale, gli impianti fotovoltaici possono essere assimilati a impianti di interesse pubblico, quindi esenti dal pagamento dell’Ici. Questa la posizione delle Commissioni studi civilistici e studi tributari del Consiglio nazionale del Notariato, espressa in due documenti (studio n. 221-2011/C e studio n. 35-2011/T) approvati nel luglio scorso.

Studio n. 221-2011/C

Nel documento che tratta le questioni civilistiche (studio n. 221-2011/C) viene affrontata la questione della natura di bene mobile o immobile dell’impianto fotovoltaico. In particolare, viene citato l’art. 812 c.c. in base al quale “…sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche unite al suolo a scopo transitorio e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo…”.

Alla luce dell’interpretazione di questa norma, per il Consiglio nazionale del Notariato “appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche (ovvero gli impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiori ai 20 kW) nella categoria dei beni immobili in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo funzionale. La messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l’integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto”.

Posizioni divergenti tra le Entrate e l’Agenzia del Territorio

Sul tema della natura di bene mobile o immobile dell’impianto fotovoltaico si sono già espresse in passato sia l’Agenzia delle Entrate che l’Agenzia del Territorio. Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 46/E/07) l’impianto fotovoltaico collocato su un terreno non costituisce un impianto fisso al suolo, poiché di solito i pannelli solari che lo compongono possono essere facilmente rimossi e posizionati in altro luogo conservando inalterata la loro funzionalità originaria. Una successiva circolare delle Entrate (n. 38/E/2010) ha affermato che sono da considerare come “mobili” tutti gli impianti anche infissi al suolo che possono essere separati e riutilizzati in altro luogo.

Diverso è invece il parere dell’Agenzia del Territorio: con la circolare 3/T/2008 ha affermato che l’impianto fotovoltaico a terra, non essendo separabile dal suolo senza alterare la natura del bene complesso, va assimilato alle turbine delle centrali elettriche e quindi rientra fra i beni immobili inquadrati nella categoria catastale D1. Ne consegue l’attribuzione di una rendita di 2 euro per metro quadrato e l’imposizione dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici).

Studio n. 35-2011/T

I profili fiscali degli atti relativi agli impianti fotovoltaici sono stati affrontati dal Notariato nello studio n. 35-2011/T. In questo documento si afferma la “possibile assimilazione” degli impianti fotovoltaici agli impianti di interesse pubblico, per i quali vale l’esenzione dall’Ici. In proposito, lo studio cita la sentenza n. 11/2009 del C.T.P. di Bologna, che ha affermato la tesi della “funzione pubblica” degli impianti fotovoltaici, che quindi andrebbero accatastati nella categoria “E/3” e pertanto esentati – ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992 – dal pagamento dell’Ici.

 

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