Capital gain, immobili e azioni ora sono pari

Si può optare per la tassazione secca del 12,5%. Sempre esenti l’ abitazione principale e i beni acquistati da 5 anni

La casa torna ad essere protagonista della Finanziaria. Ma questa volta le novità sono di segno positivo. Dal 2006 le plusvalenze immobiliari saranno tassate con le stesse regole dei capital gain di Borsa, con un sostanziale risparmio. Inoltre vengono introdotte norme più garantiste sulle compravendite tra privati, con la possibilità di dichiarare il prezzo effettivo, senza aggravi d’ imposta. Una norma positiva, ma che potrebbe tramutarsi in un boomerang. Quando il Fisco avrà una visione chiara dei valori degli immobili saprà resistere alla tentazione di tassarli adeguatamente? Novità anche sul fronte delle ristrutturazioni. PLUSVALENZE. Dal primo gennaio i contribuenti che realizzano guadagni con la vendita, entro cinque anni dall’ acquisto, di fabbricati e terreni edificabili possono scegliere di assoggettare le plusvalenze a un’ imposta fissa del 12,5%, la stessa prevista per i capital gain azionari, invece che alle aliquote progressive Irpef. La tassazione ridotta va richiesta in sede di rogito con contestuale versamento del tributo. In pratica si paga subito il 12,5% del guadagno e non si dichiara nulla nel modello Unico: al versamento provvede direttamente il notaio. A fronte del pagamento immediato, c’ è un risparmio consistente visto che le aliquote Irpef variano dal 23 al 43%. Facciamo l’ esempio di un contribuente con reddito di 40.000 euro (tassato al 39%) che vende a 320.000 euro un appartamento acquistato nel 2002 a 200.000 e non usato come abitazione principale. Sul guadagno di 120.000 euro con l’ Irpef si pagherebbero 34.200 euro (il 39% di 120.000), mentre scegliendo il 12,5% si spendono solo 15.000 euro con un risparmio di 19.200 euro. Con la riforma della Finanziaria, però, il pagamento è certo. Mentre in passato se la plusvalenza non veniva dichiarata, era il Fisco a doverla accertare. E molti contribuenti sembrano aver fatto i furbi. La nuova tassa non colpisce i guadagni ottenuti con la cessione della prima casa o di beni posseduti da lungo tempo. Sono confermate le attuali esenzioni che riguardano la cessione di immobili acquistati da più di cinque anni, dell’ abitazione principale propria e dei familiari (per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita), di immobili ricevuti in eredità o donazione. In genere conviene optare per la tassazione secca del 12,5%. L’ imposizione nel modello Unico può essere scelta solo se la plusvalenza è molto bassa e il contribuente ha molti oneri deducibili e detraibili che possono compensare, in tutto o in parte, l’ Irpef dovuta sui guadagni immobiliari. ROGITO. La Finanziaria incentiva i contribuenti a dichiarare, nei trasferimenti tra privati, il prezzo realmente pagato perché viene affermato per legge che le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicheranno in ogni caso sul valore catastale dell’ immobile, nettamente più basso. In passato spesso si indicava nel rogito un prezzo fittizio di poco superiore al valore catastale per evitare di pagare l’ imposta di registro sulla reale somma pagata. Ricordiamo che per una prima casa il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita, maggiorata del 5%, per 110, per una residenza secondaria il moltiplicatore è 120. La norma si applica solo alle abitazioni e relative pertinenze (box, cantine, solai) ed esclusivamente ai trasferimenti tra privati. Anche in questo caso è necessario che nel rogito se ne faccia esplicita richiesta. Se non ci si avvale del nuovo regime, varranno le vecchie regole e l’ imposta sarà calcolata sul valore dichiarato. Con la nuova normativa si potrà, ad esempio, stipulare un mutuo per l’ intero prezzo pagato e dedurre interamente gli interessi, entro il tradizionale limite di 3.615 euro l’ anno. Non si incorrerà, quindi, nella restrittiva interpretazione del Fisco dello scorso anno che limitava la detraibilità degli interessi in base al valore indicato nell’ atto, che spesso finora era più basso del prezzo pagato e anche dell’ importo dello stesso mutuo. La Finanziaria prevede poi una riduzione del 20% degli onorari del notaio in caso di dichiarazione del prezzo reale, per evitare un super salasso (la parcella, infatti, dipende dal valore dell’ atto). Attenzione, però al redditometro. In caso di acquisti immobiliari, infatti, il Fisco può chiedere al contribuente dove ha reperito i soldi (mutui, prestiti da familiari, eredità) oppure verificare se nei 5 anni precedenti è stato dichiarato un reddito complessivo lordo tale da coprire la spesa sostenuta. L’ indicazione nel rogito del prezzo pagato, invece del più basso valore catastale, se non comporta una maggior carico fiscale, può avere conseguenze fastidiose in sede di controllo delle dichiarazioni degli ultimi 5 anni. *Associazione dottori commercialisti Milano

Cannarozzi Marco, Lalli Francesco

Fonte: CORRIERE DELLA SERA 9 gennaio 2006

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