REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI

Dal 31 gennaio 2011 è entrato in funzione il Registro delle Opposizioni. Esso rappresenta una novità rivoluzionaria per quanto riguarda il marketing telefonico che spesso ci perseguita di seguito la circolare:

ENTRATA IN FUNZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI

Con un recente provvedimento il Garante ha dettato ulteriori regole per la tutela degli abbonati contro l’utilizzo illecito dei loro dati personali nel settore del marketing telefonico. A partire dal 31 gennaio 2011, gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie dovranno iscriversi in un apposito registro e le società che operano in questo settore non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel registro delle opposizioni.

Qualora, invece, l’azienda avesse ricevuto in passato il consenso documentato dell’interessato al marketing telefonico, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro delle opposizioni. Resta fermo comunque che se un abbonato ha chiesto ad una determinata azienda di non essere più disturbato attraverso la revoca del consenso precedentemente prestato, tale azienda è tenuta a rispettare la sua volontà anche se l’interessato non è iscritto nel suddetto registro. Inosservanza di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro, che nei casi più gravi può raggiungere i 300 mila euro.

Gli abbonati siano essi persone fisiche, persone giuridica, enti o associazioni, il cui numero telefonico è presente negli elenchi telefonici pubblici che non intendono ricevere, ai numeri presenti in elenco, telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato, con l’iscrizione al Registro non potranno più essere contattati dagli operatori per dette finalità. L’opposizione concerne i soli numeri presenti negli elenchi abbonati. E’ possibile iscriversi online al registro mediante il seguente link : http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/abbonati/home-abbonato

Gli operatori: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che intende avviare, mediante l’impiego del telefono, attività a scopo commerciale, promozionale o ricerche di mercato dovrà presentare domanda al Gestore del Registro. Entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza il Gestore del Registro assegnerà all’operatore le credenziali di autenticazione per accedere agli elenchi richiesti. L’operatore è obbligato ad attivare l’identificazione della linea chiamante.

Sarà in ogni caso possibile, da parte delle società, contattare coloro che, prima all’entrata in vigore della nuova disciplina abbiano manifestato un consenso specifico al titolare, tale consenso, dovrà essere documentato per iscritto. Anche nel caso in cui un abbonato sia iscritto al Registro, l’azienda che ne raccoglie il consenso a ricevere comunicazioni commerciali, documentandolo per iscritto, lo potrà continuare a contattare.

L’entrata in funzione del Registro non modifica la disciplina riguardante le comunicazioni commerciali con mezzi diversi dal telefono (ad es. posta, posta elettronica, fax, telefax o messaggi del tipo Mms o sms) per i quali è sempre previsto un preventivo consenso dell’interessato.

A cura di Studio Athena di S. Algerio

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