OBBLIGO INDICAZIONE CLASSE ENERGETICA CHIARMENTI OPERATIVI

 

Si precisa che in riferimento a quanto previsto dal comma 2 quater dell’art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera “c”, del Dlgs. 3.03.2011 n. 28 : “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energeticacontenuto nell’attestato di certificazione energetica”, tale normativa entra in vigore  su tutto il territorio nazionale, fatte salve, eventuali ulteriori disposizioni di carattere regionale.
Per “Annunci Commerciali” deve intendersi qualsiasi forma di comunicazione/pubblicità (quotidiani, portali immobiliari, internet, freepress, annunci bacheche, cartellonistica, etc)  a mezzo della quale si propone la vendita a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari.
L’indice di prestazione energetica (epi) è un parametro architettonico che viene usato per valutare l’efficienza energetica di un edificio e si ricava quindi dall’ACE (Attestato di Certificazione Energetica). In particolare questo indice tiene conto del rapporto tra l’energia necessaria per portare un ambiente alla temperatura di 18° C e la superficie globale dell’ambiente. Onde non generare confusione, per superficie globale si intende la somma della superficie delle pareti del solaio e del pavimento. L’indice di prestazione energetica epi viene espresso in kwh/m2.
In merito alla recente tendenza al risparmio energetico l’Unione Europea ha notificato la strada da percorrere in materia edile ai suoi paesi membri con la direttiva 2002/91/ce “rendimento energetico nell’edilizia” o la direttiva 2006/32/ce “efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici”.
Alla normale domanda:
“chiarimenti sull’obbligo di inserire la classe energetica negli annunci  immobiliari. La classe è quella presente sull’Attestato di Certificazione  Energetica dell’immobile. Sarà quindi il proprietario obbligato a fornire  all’agente il suddetto Attestato. Nel caso in cui dal 1 gennaio 2012 saranno  presenti sul mio sito (o altri portali) pubblicità d’immobili senza la classe energetica riportata, perché non sono in possesso dell’attestato, chi  sarà multato dalle pesanti sanzioni – il proprietario oppure l’agente  immobiliare?
Si può Rispondere :
Premesso che le sanzioni, in caso di violazione di tale obbligo, sono al  momento previste eventualmente solo dalla legislazione regionale e nessuna  sanzione è prevista dalla disposizione nazionale (comma 2- quater dell’art.  6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, introdotto dall’art. 13,  comma 1, lettera “c”, del Dlgs. 3.03.2011 n. 28), nel rappresentare al  cliente-venditore l’obbligo in oggetto così come disciplinato dalla legge,  si potrebbe ventilare al cliente, sprovvisto di ACE, l’ipotesi di  subordinare la pubblicazione dell’annuncio di vendita alla  dichiarazione/rilascio dell’ACE evidenziandogli, nel contempo, che per  effettuare la vendita, è tenuto a procurarsi il relativo attestato (visto il  comma 2 ter dell’art. 6 del Dlgs. n.192/05 introdotto dall’ art. 13 Dlgs. n.  28/11).
Nel caso in cui il cliente non possa o non intenda provvedere ad acquisire l’attestato  di certificazione energetica nei tempi dovuti, per evitare l’insorgere di  problemi in capo all’agente immobiliare che pubblica l’annuncio si  suggerisce di far sottoscrivere un modulo in cui il venditore medesimo  dichiari l’indice di prestazione energetica dell’immobile, impegnandosi a  procurare il relativo ACE entro un termine da concordare ed esonerando, nel  contempo, il mediatore da ogni responsabilità possa derivargli con  particolare riferimento a quella derivante dall’art. 1759 c.c., vista l’impossibilità  di procedere alla verifica di quanto dichiarato dal cliente.
Occorre, infatti, cautelativamente precisare che in base all’interpretazione  estensiva assunta dall’art. 1759 c.c. (in base alla quale al mediatore è  vietato fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni  su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia  controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere) il mediatore  è tenuto a controllare la rispondenza alla realtà di quanto dichiarato dal  cliente anche sotto tale profilo con la conseguenza che, in difetto,  occorrerà comunque informare il potenziale acquirente della propria  inconsapevolezza in ordine a quanto venisse affermato dal venditore,  consegnando copia del modulo sottoscritto dal venditore e chiarendo che le  notizie fornite sono incontrollate.
Da ultimo, si precisa che la disposizione sopra riportata, ovvero quella nazionale, prevede l’obbligo di inserimento dell’indice di prestazione energetica nei soli annunci immobiliari di compravendita.

A cura di Armando Barsotti
UFFICIO STUDI FIAIP

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