Per il modulo RW procedura d’infrazione in arrivo. Il possesso di attività finanziarie e patrimoniali all’estero sconta, da quest’anno, un duplice adempimento. Da un lato, il versamento delle imposte patrimoniali introdotte dal DL 201/2011 (con tutta una serie di problemi ancora aperti), dall’altro il consueto obbligo dichiarativo previsto dal modulo RW del modello UNICO ai sensi del DL 167/1990. Il Legislatore, nell’impostare il nuovo prelievo “sul patrimonio”, ha deciso di renderloindipendente rispetto ai dati da indicare nel modulo RW, prevedendo una sezione specifica all’interno del quadro RM e regole applicative autonome (ad esempio, in alcuni casi, l’utilizzo come base imponibile del criterio catastale per gli immobili, in luogo del criterio del costo).
Dal punto di vista pratico, questo significa che, una volta calcolate le patrimoniali estere, si dovrà riprendere il fascicolo del cliente nell’ottica dell’adempimento dichiarativo del modulo RW da effettuarsi entro il prossimo 1° ottobre.Non è detto, però, che per quella data gli obblighi di monitoraggio rimangano i medesimi.Nello scorso autunno, infatti, la Commissione europea ha inviato alle autorità italiane unarichiesta diretta a conoscere le ragioni imperative di interesse generale che giustifichino la compilazione del modulo RW ai fini del monitoraggio fiscale, in presenza di strumenti meno onerosi per il contribuente, quali, ad esempio, lo scambio di informazioni tra Paesi Ue.La Commissione ha chiesto, inoltre, chiarimenti sul particolare regime sanzionatorio di cui all’art. 5 del DL 167/90.Dopo l’intervento del DL 78/2009, infatti, con riferimento alle sezioni II e III del modulo RW, le sanzioni amministrative per le violazioni relative alle consistenze delle attività detenute all’estero e dei relativi trasferimenti si applicano nella misura che va dal 10 al 50% degli importi non dichiarati.In aggiunta, il DL 167/1990 prevede la sanzione accessoria della confisca dei beni di corrispondente valore in caso di mancata indicazione della sezione II degli investimenti all’estero o delle attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.Sul punto, la Commissione ha chiesto di indicare le ragioni che giustifichino l’applicazione di un regime sanzionatorio così gravoso, a prescindere dalla sottrazione o meno di materia imponibile ai fini delle imposte sul reddito in Italia. A ciò si aggiunge il fatto che il predetto impianto sanzionatorio potrebbe risultare discriminatorio rispetto alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi dichiarativi relativi a redditi derivanti da attività e investimenti effettuati esclusivamente in Italia.Occorre modificare la disciplinaIl Governo italiano ha fornito già lo scorso ottobre tempestive risposte. In particolare, con riferimento alle sanzioni, ha osservato che la competenza normativa sul punto è riservata al Legislatore nazionale, in quanto la materia non è stata oggetto di armonizzazione. Inoltre, in relazione al monitoraggio fiscale, un regime sanzionatorio più gravoso dovrebbe essere autorizzato dai diversi presupposti posseduti da queste norme rispetto a quelle riguardanti le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di imposte.Le argomentazioni prodotte dall’esecutivo non hanno però convinto la Commissione che, ad inizio di quest’anno, ha fatto sapere che gli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale potrebbero essere sproporzionati, con particolare riferimento alle sanzioni previste in caso di omissione o errore nella compilazione del modulo RW.Pertanto, in assenza di interventi normativi di modifica della disciplina, è alquanto verosimile che la Commissione europea apra una procedura d’infrazione ai sensi dell’art. 258 TFUE, diretta a ricondurre l’adempimento dichiarativo nell’alveo del principio di legislazione comunitaria.
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