MANOVRA MONTI NOVITA 2012

Novita’ fiscali  di fine anno, aumento del tasso di interesse legale, decreto milleproroghe e manovra monti, ecco il nuovo regime dei minimi ed agevolazioni per gli esclusi: una panoramica delle numerose novità che sono state introdotte nel sistema tributario italiano nel periodo a cavallo tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012.

1 aumento al 2,5% del tasso di interesse legale

Con il DM 12.12.2011, pubblicato sulla G.U. 15.12.2011 n. 291, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,5% al 2,5% annuo.

La variazione del tasso legale ha poi effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive tra cui l’istituto del ravvedi­mento operoso e più in genere gli istituti deflattivi del contenzioso.

 

2 LA “MANOVRA MONTI” (DL 6/12/2011, N. 201) – LIMITI ALL’UTILIZZO DI CONTANTI, ASSEGNI “LIBERI” E LIBRETTI AL PORTATORE

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, ha ridotto da un importo pari o superiore a 2.500,00 euro ad un importo pari o superiore a 1.000,00 euro il limite relativo all’utilizzo del dena­ro contante, al­l’emis­sione di assegni “trasferibili” (o “liberi”) ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.

In particolare:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al por­tatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro (per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.);
  • gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono reca­re l’indica­zione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasfe­ribilità;
  • gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal clien­te senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
  • il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
  • i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovve­ro il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro,entro il 31.3.2012 (termine così prorogato in sede di conversione in legge del DL 201/2011; in precedenza, infatti, era previsto il termine del 31.12.2011).

 

Variazioni dei limiti relativi all’uso del contante, degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore
Ambito temporale di riferimento Soglia
Fino al 29.4.2008 12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 5.000,00 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011 2.500,00 euro
Dal 6.12.2011 1.000,00 euro

 

2.1 segnalazione di operazioni sospette

Occorre sottolineare come costituisca elemento di sospetto:

  • il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in vio­lazione dei limiti;
  • il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro.

 

In pratica, è tuttavia esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun “automatismo”). La mera ricorrenza dell’indicatore in questione non è motivo di per sé suffi­ciente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

 

3 LA “MANOVRA MONTI” (DL 6/12/2011, N. 201) – NOVITA’ IN MATERIA DI DETRAZIONI DEL 36% E DEL 55%

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, prevede alcune novità in materia di:

  • detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio;
  • detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

 

Si tratta, in particolare:

  • della “messa a regime” della detrazione IRPEF del 36%, a partire dal 2012;
  • della proroga per il 2012 della detrazione IRPEF/IRES del 55%;
  • dell’“assorbimento” della detrazione IRPEF/IRES del 55% nella “nuova” detrazione IRPEF del 36%, a decorrere dal 2013.

 

3.1 detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero edilizio – “messa a regime” dal 2012

La detrazione IRPEF del 36% delle spese volte al recupero del patrimonio edilizio viene “messa a regime”, mediante l’introduzione nel TUIR del nuovo art. 16-bis del TUIR che riprende sostanzialmente gli aspetti salienti della precedente disciplina della detrazione IRPEF del 36% e che sono quindi confermati.

In relazione alla “nuova” detrazione IRPEF del 36% rimangono applicabili le disposizioni previste dal precedente regolamento attuativo (DM 18.2.98 n. 41), ad esempio in materia di:

  • comunicazione di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, se richiesta dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (resta ferma l’abolizione della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate);
  • effettuazione dei pagamenti mediante bonifico bancario o postale (in relazione all’acquisto o all’assegnazione di unità immobiliari ristrutturate, tale obbligo dovrebbe continuare a non essere applicabile);
  • documentazione da conservare e da esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

 

3.2 Detrazione IRPEF/IRES del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

La detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si applica anche alle spese sostenute entro il 31.12.2012.

Per il 2012, rimangono ferme le regole di applicazione dell’agevolazione già vigenti nel 2011, com­preso l’obbligo di ripartire la detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo.

Per il 2012, poi, la detrazione del 55% viene estesa alle spese per interventi di sostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

 

3.2.1 “Assorbimento” nella detrazione IRPEF del 36% a decorrere dal 2013

Nella “nuova” detrazione IRPEF del 36%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, rientrano anche gli inter­ven­ti relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente det­te, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in appli­ca­zione della normativa vigente in materia.

La nuova disciplina della detrazione IRPEF del 36%, con riferimento ai suddetti interventi di risparmio energetico, si applica alle spese effettuate a decorrere dall’1.1.2013.

3.2.2 Perdita della detrazione per i soggetti IRES

A decorrere dalle spese effettuate dall’1.1.2013 in relazione ad interventi di risparmio energetico, pertanto, i soggetti IRES:

  • non potranno più beneficiare della “vecchia” detrazione del 55%;
  • non potranno beneficiare neppure della “nuova” detrazione del 36%, essendo applicabile solo ai soggetti IRPEF.

 

Pertanto, salvo futuri interventi “estensivi”, per beneficiare dell’agevolazione i soggetti IRES dovran­no, in linea generale, completare i lavori nel 2012.

 

4  DL 29.12.2011 N. 216 (C.D. “MILLEPROROGHE”) – accatastamento dei fabbricati rurali

 

4.1 fabbricati rurali iscritti nel catasto fabbricati

L’art. 7 co. 2-bis del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, aveva stabilito che, ai fini del riconoscimento della ruralità fiscale degli immobili già censiti al Catasto Fabbricati, i soggetti interessati (proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento) dovevano presentare al­l’Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale:

  • per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 (immobili rurali ad uso abitativo) o della categoria D/10 (immobili rurali ad uso strumentale);
  • entro il 30.9.2011.

 

Al riguardo, il “DL milleproroghe” stabilisce che:

  • sono fatti salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, anche dopo la scadenza del suddetto termine del 30.9.2011 ma comunque entro il 2.4.2012 (in quanto il 31.3.2012 cade di sabato);
  • resta però fermo il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

 

Alla suddetta domanda deve essere allegata un’autocertificazione nella quale il richiedente dichia­ra che l’immobile possiede i previsti requisiti di ruralità:

  • fin dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda;
  • in via continuativa.

4.2 Fabbricati rurali iscritti nel Catasto terreni

Per quanto riguarda i fabbricati rurali ancora iscritti nel Catasto Terreni, il DL 6.12.2011 n. 201 con­vertito nella L. 22.12.2011 n. 214 (c.d. “Manovra Monti”) ha stabilito devono essere dichiarati al Catasto Fabbricati:

  • entro il 30.11.2012;
  • mediante la procedura “DOCFA”.

4.2.1 Esclusioni

Non devono essere dichiarati, a meno che sussista una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale:

  • i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
  • le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale, le vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • i manufatti isolati privi di copertura ed i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

 

5  DL 29.12.2011 N. 216 (C.D. “MILLEPROROGHE”) – regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione di ces­sa­zione attività ai fini IVA – Proroga

Viene prorogata dal 4.10.2011 al 2.4.2012 (in quanto il 31.3.2012 cade di sabato) la possibilità di sanare l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA:

  • pagando la sanzione ridotta di 129,00 euro (pari ad 1/4 del minimo di 516,00 euro);
  • purché la violazione non sia già stata constatata con atto portato a conoscenza del contri­buen­te.

 

In assenza di specifiche indicazioni e tenuto conto del termine di 30 giorni per la presentazione della dichiarazione di cessazione attività, deve ritenersi che la sanatoria riguardi le cessazioni di attività avvenute o che intervengono entro il 29.2.2012, per le quali la violazione di omessa pre­sentazione della relativa dichiarazione si perfeziona entro il 30.3.2012, cioè prima del termine del 31.3.2012 stabilito per la sanatoria.

Non è richiesta la presentazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate della copia del pagamento effettuato, e non è neppure necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività tramite gli appositi mo­delli (AA7/10, AA9/10 o ANR/3), in quanto la chiusura della partita IVA verrà effettuata dal­l’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.

 

6 LA “MANOVRA MONTI” (DL 6/12/2011, N. 201 CONVERTITO NELLA L. 22.12.2011 N. 214) – PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, ha apportato alcune modifiche in tema di accertamento e riscossione delle imposte, che, principalmente, concer­nono:

  • gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli intermediatori finan­ziari, con riguardo al contenuto dei rapporti intrattenuti con i contribuenti (es. conti correnti);
  • l’eliminazione dell’obbligo di prestazione della garanzia in caso di rateizzazione dei c.d. “avvisi bonari”;
  • la possibilità, per Equitalia, di prorogare la rateizzazione della cartella di pagamento.

6.1 comunicazione all’Agenzia delle Entrate del contenuto dei rapporti finanziari

A decorrere dall’1.1.2012 viene introdotto l’obbligo, per gli intermediari finanziari (es. banche, Poste, società di gestione del risparmio, imprese di investimento, ecc.), di comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate:

  • le movimentazioni che hanno interessato i rapporti con essi intrattenuti;
  • le informazioni relative ai suddetti rapporti;
  • l’importo delle operazioni.

 

Viene quindi introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate il contenuto dei rapporti intrattenuti con il contribuente (es. conto corrente), ossia le singole operazioni poste in essere, come l’entità di un bonifico o un semplice prelievo.

Le informazioni pervenute all’Agenzia delle Entrate saranno utilizzate, tra l’altro, per formare liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo fiscale.

6.2 rateizzazione dei c.d. “avvisi bonari”

Il sistema vigente contempla una particolare procedura applicabile nei casi in cui, esemplificando:

  • il contribuente abbia correttamente compilato la dichiarazione ma abbia omessoversa­men­ti, oppure abbia indicato ritenute di acconto in misura superiore a quella subita (c.d. “liquidazione automatica della dichiarazione”);
  • il contribuente abbia indicato in dichiarazione oneri deducibili o spese detraibili (esempio, spese mediche o interessi su mutui) e, su richiesta dell’Ufficio, non sia stato in grado di esibire la documentazione giustificativa (c.d. “controllo formale della dichiarazione”).

 

In queste ipotesi, le somme sono richieste mediante il c.d. “avviso bonario” (inviato dall’Agenzia delle Entrate) e, se vengono versate entro 30 giorni dalla sua notifica, la sanzione da omesso versamento del 30% è ridotta:

  • 1/3, se si tratta di “liquidazione automatica”;
  • 2/3, se si tratta di “controllo formale”.

 

È possibile corrispondere le somme richieste in forma rateale, ma la prima rata va versata sempre entro 30 giorni dalla “comunicazione bonaria”.

6.2.1 eliminazione della garanzia

Il DL 201/2011 ha reso più agevole l’accesso a tale forma di dilazione, prevedendo che non è mai necessaria la prestazione della garanzia.

Prima, infatti, la garanzia era necessaria se le rate successive alla prima fossero state nel com­plesso superiori a 50.000,00 euro.

6.2.2 omesso versamento di rate successive alla prima

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 201/2011, il beneficio della dilazione rimane fermo se il contribuente “sana” il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine per il versamento della rata successiva (quindi entro tre mesi, siccome le rate sono trimestrali).

Il tardivo versamento della rata comporta l’irrogazione della sanzione del 30% parametrata all’importo della rata versata in ritardo, la quale viene iscritta a ruolo e contestata mediante la successiva cartella di pagamento.

Tuttavia, il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo della sanzione fruendo del ravvedimento operoso, che comporta una riduzione dell’entità della sanzione applicabile.

6.2.3 Decorrenza

Le novità introdotte dal DL 201/2011 si applicano anche alle rateizzazioni in corso al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della relativa legge di conversione).

Ciò è molto importante, in quanto, nel sistema pregresso, la prassi degli uffici consisteva nel di­sco­noscere l’intera rateizzazione anche ove il contribuente avesse versato una rata con un ritardo di un solo giorno.

Pertanto, il contribuente può beneficiare della nuova normativa (la quale, come visto, consente, a certe condizioni, di “sanare” i tardivi versamenti di rate successive alla prima) anche quando ha già ricevuto una cartella di pagamento conseguente al disconoscimento della rateizzazione, a condizione, però, che non siano ancora spirati i 60 giorni per la notifica del ricorso in Commis­sione tributaria, o che sia pendente il relativo contenzioso.

6.3 rateizzazione delle cartelle di pagamento

Nel momento in cui il contribuente riceve una cartella di pagamento, può chiedere all’Agente della Riscossione di versare gli importi richiesti in forma rateale. Al riguardo, la normativa vigente prevede che:

  • occorre la dimostrazione dello stato di difficoltà finanziaria del contribuente;
  • non è mai necessaria la prestazione della garanzia;
  • la rateizzazione può avvenire in un massimo di 72 rate mensili.

 

Il contribuente decade dal beneficio della dilazione in caso di:

  • omesso versamento della prima rata;
  • omesso versamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive.

6.3.1 proroga della rateizzazione concessa

Il DL 201/2011 ha introdotto la possibilità di prorogare la rateizzazione concessa, a condizione che non sia già intervenuta la decadenza (quindi, a condizione che il contribuente non abbia omesso il versamento della prima rata o di due rate successive).

Per beneficiare della suddetta proroga, il contribuente deve:

  • presentare apposita domanda all’Agente della Riscossione;
  • dimostrare il peggioramento dello stato di difficoltà economica.

 

La proroga può essere concessa una sola volta, per un ulteriore periodo sino a 72 rate mensili.

 

6.3.2 proroga di rateizzazioni concesse sino al 28.12.2011 e già decadute

Il DL 225/2010 aveva introdotto la possibilità, per Equitalia, di prorogare le rateizzazioni concesse fino al 27.2.2011, ove fosse intervenuta la decadenza (quindi ove il contribuente avesse omesso il pagamento della prima rata o di due rate successive alla prima).

Per effetto del 201/2011, viene sostanzialmente differita tale possibilità di proroga, prevedendola in relazione alle rateizzazioni concesse fino al 28.12.2011(data di entrata in vigore della relativa legge di conversione).

La proroga in esame si differenza quindi da quella relativa agli “avvisi bonari”, sopra esaminata, in quanto presuppone che il contribuente sia già decaduto dalla precedente rateizzazione.

 

I presupposti per ottenere tale proroga sono i seguenti:

  • deve sussistere il peggioramento dello stato di difficoltà economica rispetto alla data di concessione della prima dilazione;
  • il contribuente non deve aver già beneficiato della precedente dilazione “in proroga” con­ces­sa ai sensi del citato DL 225/2010;
  • il provvedimento di concessione della rateizzazione “originaria” deve essere stato adottato, al massimo, in data 28.12.2011 (pertanto, fermo restando tale requisito, possono beneficia­re della proroga i contribuenti che, ad esempio, omettono il pagamento di due rate nel corso del 2012 o degli anni successivi).

 

7 REGIME DEI NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI – AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI ESCLUSI DAL NUOVO REGIME

L’art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, convertito nella L. 15.7.2011 n. 111:

  • ha modificato la disciplina del regime dei contribuenti minimi (regime che viene ride­nomi­nato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità”);
  • ha previsto una serie di agevolazioni fiscali e contabili per i soggetti esclusi da tale nuovo regime.

 

Le novità introdotte dal DL 98/2011 trovano applicazione a partire dall’1.1.2012.

7.1 Regime dei “nuovi contribuenti minimi”

Di seguito sono illustrate le principali novità apportate dal DL 98/2011 al regime dei contribuenti minimi, consistenti:

  • nell’introduzione di nuovi requisiti di accesso;
  • nella previsione di un limite di durata alla fruizione del regime;
  • nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.

7.1.1 Nuovi requisiti di accesso

I nuovi requisiti di accesso al regime dei minimi previsti dal DL 98/2011 si aggiungono a quelli “tradizionali” che dovevano possedere i contribuenti minimi in base alla precedente versione del regime (ad esempio limite di 30.000,00 euro di ricavi o compensi, limite all’acquisto di beni stru­mentali di 15.000,00 nel triennio, divieto di utilizzo di regimi speciali IVA).

7.1.2 Periodo di inizio dell’attività

Il nuovo regime si applica esclusivamente alle persone fisiche:

  • che intraprendono una nuova attività d’impresa, arte o professione, a partire dall’1.1.2012;
  • oppure che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.

 

Dal punto di vista soggettivo, quindi, risultano esclusi della nuova versione del regime i soggetti che esercitavano l’attività prima del 2008.

7.1.3 Novità dell’attività

Dal 2012, per fruire del nuovo regime dei minimi:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere supe­riore a 30.000,00 euro.

 

Il requisito secondo cui l’attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività preceden­temente svolta non opera se il contribuente dimostra di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

7.1.4 limite di durata del nuovo regime

Il nuovo regime dei minimi può essere utilizzato per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi (quindi per un quinquennio), tuttavia i soggetti che, alla scadenza del quinquennio, non hanno ancora compiuto 35 anni di età possono continuare ad applicare il regime dei nuovi minimi fino al periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età (compreso), senza esercitare alcuna opzione.

7.1.5 Inizio dell’attività dal 2008 utilizzando un diverso regime

In presenza dei necessari requisiti di accesso, è consentito fruire del nuovo regime dei minimi da parte di quei soggetti che:

  • hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione dal 2008;
  • avevano optato per il regime ordinario e hanno terminato il triennio minimo di permanenza, oppure avevano optato per il regime delle nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”).

 

Tali soggetti possono quindi accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età.

Esempio

Un soggetto ha iniziato l’attività professionale l’1.1.2009 all’età di 35 anni, usufruendo del regime delle nuove iniziative produttive (c.d. “forfettino”). Alla data dell’1.1.2012, il soggetto, avendo termi­nato il triennio di utilizzo del “forfettino”, può aderire al regime dei nuovi minimi per i restanti due anni, a condizione che possieda tutti i requisiti necessari.

7.1.6 Fuoriuscita dal regime

I soggetti che, per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione, fuoriescono dal nuovo regi­me dei minimi non possono più rientrarvi, anche se tornino in possesso dei requisiti necessari per avvalersene.

 

In precedenza, invece, il soggetto poteva rientrare nel regime dei minimi qualora avesse riacquistato i requisiti necessari.

7.1.7 determinazione del reddito

Per la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, il contribuente minimo continua ad applicare il principio di cassa e tutte le altre disposizioni che già si applicavano nella prece­dente versione del regime (ad esempio non operatività degli ammortamenti, deduzione al 50% delle spese per beni ad uso promiscuo).

Su tale aspetto, infatti, nessuna modifica è stata apportata dal DL 98/2011.

7.1.8 riduzione dell’imposta sostitutiva

A decorrere dal 2012, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è tassato con un’imposta sostitu­tiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 5% (fino al 2011, invece, l’imposta sostitutiva era del 20%).

7.1.9 esclusione dalle Ritenute d’acconto

Dal 2012, le somme corrisposte ai nuovi contribuenti minimi da parte dei sostituti d’imposta non sono più assoggettate alle ritenute a titolo d’acconto. Fino al 31.12.2011, invece, tali somme subi­vano le ritenute d’acconto.

 

Per evitare l’assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto alla suddetta imposta sostitutiva del 5%.

 

Pertanto, dall’1.1.2012, nelle fatture emesse dal contribuente minimo:

  • non deve più essere esposta la ritenuta d’acconto;
  • deve essere indicato, con un’apposita dicitura, che la somma dovuta è soggetta all’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.

7.1.10 adempimenti dei nuovi contribuenti minimi

I nuovi contribuenti minimi devono provvedere ai tradizionali adempimenti fiscali cui erano tenuti fino al 2011, ossia:

  • alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doga­nali;
  • alla certificazione dei corrispettivi;
  • all’integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, e al versamento dell’imposta a debito;
  • alla presentazione degli elenchi INTRASTAT;
  • alla rettifica della detrazione IVA all’atto dell’accesso al regime agevolato, oppure in caso di fuoriuscita dallo stesso.

 

In aggiunta a questi, il provvedimento attuativo ha previsto ulteriori adempimenti ed esoneri. In particolare, i nuovi contribuenti minimi sono anche:

  • obbligati ad iscriversi nell’archivio VIES per effettuare acquisti intracomunitari;
  • esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”);
  • esonerati dall’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o do­micilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”);
  • esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano determinate attività (ad esempio cessione di tabacchi, giornali, carburanti).

7.2 Regime agevolato per gli “ex contribuenti minimi”

L’art. 27 co. 3 del DL 98/2011 ha previsto una serie di agevolazioni fiscali e contabili fruibili, in gene­rale, dai soggetti esclusi dal nuovo regime dei contribuenti minimi.

 

7.2.1 soggetti ammessi

Possono utilizzare, dal 2012, il nuovo regime agevolato:

  • i soggetti che possiedono i requisiti “originari” dei minimi, ma non possono beneficiare del nuovo regime dei minimi:

–      perché non possiedono gli ulteriori requisiti relativi al limite temporale di inizio dell’attività e della novità dell’attività;

–      perché sono decorsi i limiti di durata (conclusione del quinquennio o, successivamente, raggiungimento del 35° anno di età);

  • i soggetti che possiedono i requisiti “originari” dei minimi, ma hanno optato per il regime or­di­­nario e terminato il triennio minimo di permanenza, oppure hanno optato per il “forfettino”;
  • i soggetti che possiedono i requisiti per accedere al regime dei “nuovi minimi”, ma hanno optato per il regime ordinario e terminato il triennio minimo di permanenza, oppure hanno optato per il “forfettino”;
  • i soggetti che possiedono i requisiti per accedere al regime dei “nuovi minimi”, ma non inten­dono utilizzare tale regime nel 2012.

Opzione per il regime ordinario

I soggetti che possiedono i requisiti “originari” dei minimi, ma non possono beneficiare del regime dei “nuovi minimi” per carenza dei requisiti di cui al DL 98/2011, possono esercitare l’opzione per il regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata).

L’opzione è valida per un triennio e, trascorso tale periodo minimo, resta valida per ciascun an­no successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

7.2.2 cause di esclusione

I soggetti sopra indicati non possono più utilizzare il regime agevolato in esame:

  • dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso (ad esem­pio, uno dei requisiti “originari” dei minimi), oppure viene esercitata l’opzione per l’applica­zione di un regime speciale IVA;
  • a seguito di opzione per il regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata).

 

A differenza del regime dei “nuovi minimi”, in seguito alla fuoriuscita dal regime agevolato in esa­me, i soggetti possono utilizzarlo nuovamente nel caso in cui riacquistino i requisiti di accesso ne­ces­sari o in caso di revoca del regime ordinario.

7.2.3 ESONERI ED Adempimenti

 

pstrong0, può chiedere all’Agente della Riscossione di versare gli importi richiesti in forma rateale. Al riguardo, la normativa vigente prevede che:/ul.

Esoneri Adempimenti dovuti
Registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini IRPEF e IVA Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi
Tenuta del registro dei beni ammortizzabili se, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanzia­ria, si forniscono i dati necessari Fatturazione e certificazione dei corrispettivi
Liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA Comunicazione annuale dei dati IVA, se il volume d’affari è uguale o superiore a 25.822,84 euro
Versamento dell’acconto annuale IVA Presentazione della dichiarazione annuale IRPEF e versamento dell’acconto e del saldo IRPEF e delle relative addizionali comunali e regionali
Presentazione della dichiarazione IRAP e versa­mento dell’imposta Presentazione della dichiarazione annuale IVA e versamento annuale IVA
Adempimenti dei sostituti d’imposta
Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entra­te del­le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spe­so­metro”)
Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entra­te dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, resi­denza o do­micilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “para­disi fiscali”)

7.2.4 determinazione del reddito

I soggetti che utilizzano, dal 2012, il regime in esame non beneficiano di alcuna agevolazione ai fini della determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Trovano, quindi, applicazione, ai fini del calcolo dell’IRPEF, le consuete regole di determinazione del reddito previste dal TUIR (artt. 54 e 66 ss.), nonché le aliquote d’imposta ordinarie (comprese le relative addizionali). I predetti contribuenti sono anche soggetti agli studi di settore ed ai parametri contabili, con conse­guente obbligo di compilazione dei relativi modelli per la comunicazione dei dati richiesti.

MANOVRA MONTI NOVITA 2012

Fabrizio Rebolia, dottore commercialista in Genova

Fonte: ascheri.net

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