IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L’Imposta Municipale Unica è una imposta introdotta a opera del Governo Berlusconi IV col decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , poi modificata ed anticipata di 2 anni dal Governo Monti con l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 6-12-2011 – Supplemento Ordinario n. 251. L’imposta è istituita in via sperimentale a partire dal 2012 e, se ritenuta idonea, applicata regime dal 2015.

Presupposto dell’imposta

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, fabbricati o terreni, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze. Nella sua originale formulazione l’imposta escludeva dai presupposti l’abitazione principale e le sue pertinenze.

Definizione di abitazione principale e pertinenze

Il decreto indica come abitazione principale “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze, sempre secondo il decreto, si intendono “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”

Soggetti Attivi dell’imposta

Il soggetto attivo della IMU è il comune. Il comune deve inviare allo stato il 50% della IMU calcolata su tutto il parco immobiliare comunale con aliquota base del 0,76%, escluse le “abitazioni principali”“pertinenze”, senza tener conto delle detrazioni, delle modifiche alle aliquote tramite delibera comunale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Gli effetti delle eventuali evasioni d’imposta da parte dei proprietari di immobili ricadono esclusivamente sulle casse comunali, raddoppiati rispetto alla formulazione originale nel DL 23/2011.

Determinazione dell’importo

La determinazione dell’importo avviene applicando l’aliquota alla base imponibile, in seguito sottraendo dal risultato l’eventuale detrazione per la abitazione principale.

Base imponibile

La base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastalereddito dominicale con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale, il tutto rivalutato del 5% se fabbricato, del 25% se terreno. I moltiplicatori sono:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,C/6 eC/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
  • 120 per i terreni

Aliquote

Il decreto legge che introduce l’imposta definisce delle aliquote base, modificabili dalle singole amministrazioni comunali con delibera del consiglio comunale. Le aliquote base sono:

  • 0,4% per l’abitazione principale, modificabile da 0,2% a 0,6%;
  • 0,2% per i fabbricati rurali, modificabile da 0,2% a 0,1%;
  • 0,76% per i terreni che non producono reddito fondiario e per quelli concessi o affittati a terzi, modificabile fino a 0,4%
  • per i restanti casi è dello 0,76%, modificabile da 0,56% a 0,96%.

Detrazioni

Per le abitazioni che soddisfano i requisiti di abitazione principale è prevista una detrazione di 200€ all’anno; nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti per tutto l’arco dell’anno, la detrazione si applica in proporzione al tempo in cui ha soddisfatto i requisiti.

Esempi di calcolo dell’imposta

Si dia il caso di un soggetto passivo che sia proprietario di:

  1. un’immobile residenziale che soddisfa i requisiti di abitazione principale solo fino al 30 giugno 2012, con rendita di 250 €;
  2. di un garage ed un deposito, pertinenze dell’immobile di cui prima, con somma delle rendite pari a 50€;
  3. di un garage che non costituisce pertinenza dell’immobile, rendita 25 €;
  4. di un ufficio, rendita 150 €;
  5. di un terreno agricolo con reddito dominicale di 25 €;

La procedura per il calcolo deve arrivare alla rendita rivalutata del 5% nel caso dei fabbricati, e del 25% nel caso dei terreni (come detta il comma 4 dell’articolo 13) Nel nostro esempio si arriverà a valori di rendita pari rispettivamente a :

  1. 250,00 € * 1,05 = 262,50 € per l’abitazione principale
  2. 50,00 € * 1,05 = 52,50 € per le pertinenze dell’abitazione
  3. 25,00 € * 1,05 = 26,25 € per il garage non di pertinenza
  4. 150,00 € * 1,05 = 157,50 € per l’ufficio
  5. 25,00 € * 1,25 = 31,25 € per il terreno agricolo

Si moltiplicano le rendite rivalutate per i moltiplicatori dipendenti dalla categoria catastale, arrivando a basi imponibili rispettivamente di:

  1. 262,50 € * 160 = 42 000 € per l’abitazione principale (categoria catastale A)
  2. 52,50 € * 140 = 8 400 € per le pertinenze dell’abitazione (C/2, C/6)
  3. 26,25 € * 140 = 4 200 € per il garage non di pertinenza (C/6)
  4. 157,50 € * 80 = 12 600 € per l’ufficio (A/10)
  5. 31,25 € * 120 = 3 750 € per il terreno agricolo

Per arrivare all’importo d’imposta dovuto si applicano le aliquote decise dal comune di appartenenza. In questa sede sono stati presi i valori base dettati dal decreto legge, arrivando a importi rispettivamente di:

  1. 42 000 € * 0,0076 = 319,20 €
  2. 8 400 € * 0,0076 = 63,84 €
    • nota bene: nel decreto non è specificata l’aliquota da applicare a un’immobile che soddisfa limitatamente nel tempo i requisiti di abitazione principale, come nel caso in esame. In questa sede si prende come valore l’aliquota base.
  3. 4 200 € * 0,0076 = 31,92 €
  4. 12 600 € * 0,0076 = 95,76 €
  5. 3 750 € * 0,0076 = 28,50 €

Per un totale di 539,22 € L’immobile residenziale rispetta i requisiti di abitazione principale per 6 mesi, così le sue pertinenze, godendo di una detrazione pari a 100 € (i 6/12, o metà, dei 200 € di legge). L’importo totale di IMU dovuto dal soggetto passivo di questo esempio è pertanto 439,22 €.

Il testo completo del DL Monti: Monti DL 201-11

Fonte: Wikipedia.org

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