DONAZIONI: NORMATIVA VIGENTE E CONSIGLI UTILI PER EFFETTUARLE

La normativa vigente e i consigli utili per effettuare donazioni in Italia, cosa significa donare. La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Indice

1. Caratteristiche e problemi della donazione 1.1. Clausole e patti aggiunti alla donazione 1.2. Cause di instabilità della donazione

2. Forme della donazione 3. Successione e donazione 4. Aspetti fiscali

4.1. Agevolazioni “prima casa” 4.2. Donazione di azienda 4.3. La convenienza della donazione

1. CARATTERISTICHE E PROBLEMI DELLA DONAZIONE

Cosa significa donare

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione.

In pratica, è l’atto con cui si regala un bene oppure ci si obbliga, per esempio, alla prestazione di un vitalizio.

Poiché la donazione è un contratto, è necessario che vi siano tutti i requisiti per la conclusione di un valido contratto: occorre che ciascuno (donante e donatario) presti un valido consenso, il donante e il donatario devono essere capaci di donare e di ricevere la donazione, la causa della donazione deve essere lecita.

Affinché una donazione sia valida occorre in particolare: – la volontà del donante di spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio

bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato. L’interesse del donante deve sempre essere non patrimoniale (religioso, affettivo, culturale).

– il trasferimento di un bene dal patrimonio del donante a colui che egli desidera beneficiare. Qualsiasi bene, mobile o immobile, può essere oggetto di una donazione, purché lo stesso sia presente nel patrimonio del donante;

– l’accettazione del donatario. Nessuno può obbligare qualcuno ad accettare un regalo! Tale accettazione deve essere espressa.

I rischi e i problemi della donazione

La donazione è un atto rischioso e richiede l’assistenza di un professionista esperto:

a) perché la donazione anticipa la vostra successione

b)perché la donazione è un atto tendenzialmente definitivo

Donare, è donare! Una donazione è irrevocabile, come tutti i contratti. Il donante non può più riprendere ciò che ha donato, neppure se successivamente si penta del suo gesto o se i rapporti tra le parti siano cambiati dopo l’atto di donazione.

Tuttavia, la donazione, come tutti i contratti, può essere sciolta per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge, che prevede cause di revocazione della donazione . Inoltre, è possibile apporre all’atto di donazione clausole o condizioni che provochino l’effetto di spogliare il donatario del bene donato e di farlo ritornare in capo al donante.

c) per sapere se si abbia la capacità di donare e ricevere per donazione

Solo chi ha la proprietà di un bene può donare: non si può ovviamente donare un bene che appartiene ad un’altra persona.

I donanti e i donatari devono essere capaci, ma sono ammesse le donazioni di minori e di inabilitati in sede di convenzioni matrimoniali e sono ammesse, con le necessarie forme abilitative, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato, nonché si può donare a soggetti non ancora nati, anche se non concepiti.

Anche le persone giuridiche possono donare, purchè tale capacità sia ammessa dal loro statuto o dall’atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite. Le stesse possono anche ricevere per donazione.

Possono ricevere per donazione anche gli enti non riconosciuti.

d) per sapere se si possa donare a mezzo di altri

La scelta della persona del donatario deve essere fatta dal donante o direttamente o indicando una categoria o una pluralità di soggetti tra cui un terzo, suo mandatario, sceglierà. Analoga disposizione è valida per la scelta dell’oggetto della donazione. Per la forma di tale mandato a donare vedere forma della donazione (cap. 2).

e) per sapere come donare

Vista l’importanza di tale atto, la legge richiede la necessità di usare l’atto pubblico notarile, e si richiede, altresì, la presenza di due testimoni, a pena di nullità. Se i beni donati sono beni mobili di richiede l’indicazione del loro valore all’interno dell’atto o in una nota a parte.

Ma la forma notarile non è richiesta nel caso di donazione di modico valore di cosa mobile (donazione manuale): qui basta la consegna della cosa. Si può donare anche in via indiretta, per esempio procurando l’acquisto del bene a chi si vuole beneficiare, senza necessità di utilizzare le forme della donazione (atto pubblico notarile con due testimoni irrinunziabili).

f) per sapere cosa si può donare

Tutti i beni possono costituire oggetto di una donazione: mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società, aziende ….., purché si tratti di beni presenti nel patrimonio del donante e non di beni futuri. Non sono consentite le donazioni che abbiano ad oggetto un’obbligazione di fare (si pensi, per esempio alla gratuite prestazione del medico o dell’artista), né quelle che abbiano ad oggetto un’obbligazione di non fare (si pensi, per esempio, all’obbligazione, senza corrispettivo, di non costruire un muro per non togliere luce ad un fondo attiguo).

g) per evidenziare il motivo che spinge a donare

Il motivo che spinge a donare può essere rilevante: – nel caso di donazioni rimuneratorie, qualora l’attribuzione venga

effettuata per riconoscenza (per un aiuto economico ricevuto o promesso) o in considerazione dei meriti di chi riceve la donazione o per speciale remunerazione, anche se non costituiscono donazioni le liberalità conformi agli usi (es. mance o regali natalizi dei clienti ai professionisti);

– nel caso di donazioni obnuziali, qualora l’attribuzione sia compiuta in vista di un determinato futuro matrimonio dagli sposi tra loro o da altri a favore degli sposi o dei figli nascituri. In questo caso non è necessario che il donatario accetti la donazione, però, se il matrimonio non verrà celebrato, la stessa perderà di efficacia.

– nel caso di donazioni modali, qualora si voglia obbligare il donatario a dare, a fare o a non fare qualche cosa a favore del donante stesso o di un terzo.

h) per elaborare clausole o patti aggiunti alla donazione

Il notaio potrà, dopo aver vagliato le vostre esigenze, consigliarvi di inserire nella donazione clausole o patti aggiunti che vi permettano di raggiungere i vostri obiettivi.

1.1. Clausole e patti aggiunti alla donazione

Chi intende donare un bene può voler apporre all’atto di donazione svariate clausole, per raggiungere i più diversi obiettivi. Il notaio è un professionista esperto ad elaborare dette clausole ed ad adattarle alle esigenze del cliente, pur nei limiti del rispetto delle norme di legge.

Ci possono essere:

1. la donazione con apposizione di condizione

La condizione può essere sospensiva: in questo caso il donante subordina il prodursi dell’efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto. La condizione può essere risolutiva: in questo caso il donante subordina la cessazione dell’efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto.

Si consiglia di interpellare il notaio di fiducia, perché si deve evitare che la condizione sia illecita (es. ti dono un bene, se uccidi Tizio) ovvero restrittiva della libertà del donatario (es. ti dono un bene, se ti sposerai).

2. la donazione con apposizione di termine

Il termine può essere iniziale: in questo caso il donante indica il momento, futuro e certo nel suo verificarsi, a partire dal quale la donazione avrà efficacia.

Il temine può essere finale: in questo caso il donante indica il momento, futuro e certo nel suo verificarsi, fino al quale la donazione avrà efficacia. Si può far sì che l’efficacia della donazione decorra dalla morte di colui che dona? Si consiglia di interpellare al riguardo il proprio notaio.

3. la donazione modale

In questo caso, il donante impone un peso a carico del donatario. Tale peso crea a carico del donatario un’obbligazione. Per esempio Tizio dona un immobile a Caio con l’onere di costruire un ospedale nel suo paese ovvero si può, per esempio, imporre a colui che riceve la donazione di assistere per tutta la vita il donante (onere di mantenimento).

Il donante può prevedere, altresì, la risoluzione della donazione nel caso in cui il donatario non adempia all’obbligo impostogli. Tale previsione determina la possibilità, da parte del donante, di chiedere al giudice la risoluzione della donazione, se così è previsto nell’atto di donazione (si tratta della donazione con previsione di risoluzione in caso di inadempimento di obblighi a carico del donatario).

4. donazione con riserva di usufrutto

In questo caso chi dona riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati. Il donante può riservare tale diritto, dopo di lui, a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone, ma non successivamente. In tal modo il donante può conservare ancora il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (anche locandolo), anche per tutta la durata della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà. Il notaio potrà calcolare facilmente il valore dell’usufrutto e della nuda proprietà e potrà altresì spiegarvi in che modo si ripartiscono le spese, i carichi e gli oneri della proprietà tra usufruttuario ed il nudo proprietario.

5. donazione con clausola di riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati Con l’apposizione di tale clausola il donante, ma non i suoi eredi, potrà decidere di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione. Si determinerà in tal caso una risoluzione parziale della donazione con conseguente sottrazione di parte del bene al donatario. La riserva di disporre apposta dal donante può riguardare anche una determinata somma sui beni donati e, in questo caso, si avrà un onere a carico del donatario, condizionato alla volontà del donante.

6. donazione con clausola di reversibilità

Con l’apposizione di tale clausola, il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.

7. donazione con dispensa dalla collazione

La collazione è l’atto con il quale determinati soggetti (figli legittimi e naturali e il loro discendenti e il coniuge), che hanno accettato l’eredità, conferiscono alla massa attiva del patrimonio ereditario le donazioni ricevute in vita dal defunto in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote.

I presupposti della collazione sono: l’esistenza di un attivo ereditario da dividere; l’accettazione dell’eredità da parte del soggetto che vi è tenuto,

poiché è essenziale la qualità di erede dell’obbligato.

Tuttavia, è fatta salva ogni diversa volontà espressa dal testatore, che può dispensare dalla collazione un suo erede. Precisamente la dispensa dalla collazione è un negozio giuridico diretto ad esonerare il donatario dall’obbligo di collazione in sede di divisione dell’eredità. La dispensa dalla collazione può essere contenuta nell’atto di donazione o in un testamento successivo. Interpellate al riguardo il vostro notaio di fiducia, che saprà spiegarvi meglio cosa sia la collazione, nonché gli effetti e i limiti di una dispensa dalla stessa.

8. donazione con dispensa dall’imputazione

Nell’ipotesi di successione necessaria, vige la regola generale secondo la quale i legittimari sono tenuti ad imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti in vita dal defunto, salvo che ne siano stati espressamente dispensati (c.d. imputazione ex se).

La dispensa dalla imputazione ex se nulla ha a che vedere con la dispensa da collazione e, pertanto la dispensa dalla imputazione non può desumersi dalla eventuale dispensa dalla collazione presente nell’atto di donazione: essa deve essere invece autonomamente espressa in modo chiaro ed inequivocabile. Tale non sarebbe la dichiarazione del donante che la donazione è fatta sulla disponibile.

Interpellate al riguardo il vostro notaio di fiducia.

1.2. Cause di instabilità della donazione

La donazione quale atto tendenzialmente definitivo

La donazione è un contratto tramite il quale chi dona si spoglia del bene donato. Non può essere sciolto se non per mutuo dissenso o per altre cause previste dalla legge. E’ inoltre possibile apporre al contratto di donazione clausole o condizioni, il cui verificarsi determina la risoluzione della donazione stessa.

Mutuo dissenso

Le parti, tra loro d’accordo, possono risolvere la donazione tra le stesse intervenuta, ma devono rispettare la stessa forma.

In ordine alle conseguenze di un tale atto, si consiglia di interpellare il proprio notaio di fiducia.

Può essere utile procedere alla risoluzione consensuale della donazione, qualora il donatario abbia bisogno di chiedere un prestito e di garantire detto prestito con ipoteca sui beni donati, nel caso in cui la Banca erogante il prestito lo rifiuti a causa della provenienza donativa considerata lesiva dei diritti di legittima di eventuali prossimi congiunti del donante.

Cause previste dalla legge:

– ingratitudine: in alcune ipotesi previste dalla legge (per esempio nel caso di delitto consumato o tentato di omicidio nei confronti del donante o di un suo stretto familiare o di ingiuria grave verso il donante stesso) il donante, o i suoi eredi, possono chiedere al giudice la risoluzione della donazione;

– sopravvenienza dei figli al donante: determina la possibilità, da parte del donante, di chiedere al giudice la risoluzione della donazione in quanto il donante, al tempo di quest’ultima, non aveva o non sapeva di avere figli.

In ordine alle conseguenze del verificarsi di tali cause, si consiglia di interpellare il proprio notaio di fiducia.

Non possono essere revocate per ingratitudine o sopravvenienza di figli le donazioni obnuziali e quelle rimuneratorie (Vedi «Caratteristiche e problemi» – lettera g).

2. FORME DELLA DONAZIONE

Necessità dell’atto pubblico

La donazione deve essere fatta per atto pubblico notarile sotto pena di nullità e richiede la presenza irrinunziabile di due testimoni, non parenti coniugi o affini, né interessati all’atto.

Se la donazione ha ad oggetto beni mobili, il valore di tali beni deve essere indicato nel medesimo atto di donazione o in un atto a parte e ciò anche nel caso di donazione d’azienda costituita in tutto o in parte da beni mobili.

Dette prescrizioni formali devono essere seguite anche nel caso in cui si doni fingendo di vendere (donazione dissimulata): occorre infatti guardare al contratto che realmente si stipula e non a quello apparente ed è necessario informare il notaio delle proprie vere intenzioni, perché egli possa salvaguardare la validità del contratto.

Non necessità dell’atto pubblico

Tuttavia, la forma dell’atto pubblico non è richiesta nei seguenti casi:

a) Donazione manuale: donazione di modico valore di cosa mobile (per es. un tavolo o del denaro). La donazione di modico valore è pur sempre una donazione e, pertanto, è necessario che il donante voglia spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato.

Inoltre è necessario che il bene oggetto della donazione venga materialmente consegnato dal donante al donatario. Pertanto non può esserci donazione manuale di un bene immobile. La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio, altrimenti è necessario concludere una donazione formale.

b) Donazione indiretta. Sono donazioni indirette quelle attività o atti giuridici che, pur producendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, e, quindi, il risultato di una donazione, vengono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione. Sono donazioni indirette, per esempio, sempre che ricorra lo spirito di liberalità, il pagamento di un debito altrui (il genitore che paga un debito del figlio), la remissione del debito (il creditore rimette un debito al suo debitore), il procurare l’acquisto di un bene ad un terzo o, intervenendo all’atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per l’acquisto, o apponendo al contratto di acquisto una clausola che comporti

l’intestazione del bene a favore del terzo che si intende beneficiare (contratto a favore del terzo). In questi casi non è richiesta la forma dell’atto pubblico notarile, ma comunque è sempre necessario rispettare la forma richiesta dalla legge per gli atti tramite i quali si realizza l’intento donativo.

Anche in tali casi (donazione manuali o donazione indiretta), è sempre consigliabile rivolgersi al proprio notaio, perché può essere utile discutere se si tratti veramente di donazione di modico valore alla luce di una ricostruzione dell’intero patrimonio del disponente, ovvero, perché può essere utile fare risultare una donazione cosiddetta indiretta, per esempio per ristabilire l’equilibrio tra i propri figli, facendo emergere a favore di ciascuno di essi una liberalità ed evitando così discussioni tra i propri eredi all’apertura della successione.

La successione necessaria quale limite a tutela dei c.d. legittimari

Nel nostro sistema giuridico, la legge riserva necessariamente a determinati strettissimi congiunti del defunto (anche detto de cuius) (coniuge, discendenti e ascendenti, detti “legittimari” o “eredi necessari”) una rilevante quota dell’asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal disponente con testamento o con donazioni fatte in vita (esse anticipano, infatti, la successione): è questa la successione necessaria.

Essa costituisce un limite alla libertà testamentaria ed alla stessa libertà di donare, essendo la donazione un anticipo della propria successione.

L’azione di riduzione quale mezzo di impugnazione di testamento e donazioni lesivi dei diritti dei legittimari

Può, così, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita dal testatore ledano i diritti dei legittimari (o eredi necessari). In questo caso sia il testamento che le donazioni saranno pur sempre atti validi ed efficaci.

Tuttavia, l’erede legittimo dimenticato o leso potrà agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la sua quota di legittima, per ottenere la quota spettante.

L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione (secondo le disposizioni di legge la successione si apre nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta): pertanto, una donazione lesiva può essere impugnata per dieci anni dalla morte del donante.

Le donazioni effettuate in vita dal defunto si possono ridurre solo se il legittimario escluso o leso non trova di che soddisfare il suo diritto su quanto il de cuius ha lasciato alla sua morte.

Qualora si agisca in riduzione, innanzitutto si riducono le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore), successivamente si riducono le donazioni partendo dall’ultima che ha provocato la lesione e via via risalendo a quelle precedenti.

Nel caso in cui, in base all’ordine sopra evidenziato, sia dichiarata dal giudice la riduzione di una donazione, il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte il bene ricevuto o, se ne ha disposto, il legittimario vittorioso potrà escuterne i beni, per soddisfare il suo diritto.

La tutela del legittimario può coinvolgere anche la posizione giuridica di altri soggetti e, precisamente, di coloro che abbiano acquistato diritti dal donatario. Infatti, prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il titolare di diritti reali limitati, ad esempio l’usufruttuario o il creditore ipotecario, può veder venir meno il suo diritto, in quanto il bene restituito, in tutto o in parte, dal donatario rimane libero da pesi ed ipoteche. Inoltre, sempre prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, qualora il donatario abbia alienato il bene e non abbia beni sufficienti per soddisfare le pretese del legittimario, quest’ultimo potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso. Anche l’acquirente del bene, pertanto, si vedrà privato del suo diritto sul bene stesso, o quantomeno del suo equivalente in denaro, avendo egli la facoltà di liberarsi dalla pretesa restituzione in natura con il versamento di una somma corrispondente.

Si tenga conto, inoltre, che in certi casi neppure il decorso di 20 anni dalla trascrizione della donazione è sufficiente a mettere al sicuro l’avente causa dal donatario, dal momento che coloro che potrebbero divenire legittimari dopo la morte del donante hanno la possibilità di opporsi alla donazione. Attraverso tale atto i legittimari impediscono che il decorso dei 20 anni consolidi in capo agli aventi causa i diritti da essi acquistati di modo che, agendo in riduzione anche a distanza di un termine maggiore, potranno vedersi restituito il bene in natura e libero da diritti di terzi.

Il diritto di opposizione alla donazione è personale, l’atto in cui si estrinseca deve essere notificato al donatario ed ai suoi aventi causa e trascritto nei pubblici registri, qualora abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati. Conserva efficacia per venti anni dalla sua trascrizione, che può essere rinnovata prima della scadenza. Al diritto di opposizione si può rinunciare e la rinuncia comporta, come sottolineato dianzi, una tutela per gli aventi causa dal donatario trascorso il suddetto termine dei venti anni, mentre è bene precisare che la rinuncia all’opposizione non costituisce comunque rinuncia all’azione di riduzione. Infatti, i legittimari non possono rinunciare al diritto di proporre detta ultima azione, finchè colui della cui eredità si tratta è ancora in vita, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Possono solo prestare acquiescenza alla donazione compiuta, quando il donante sia già morto.

Per evitare la riduzione, si consiglia di rendere edotto il notaio, richiesto di ricevere un atto di donazione, circa l’esistenza di eventuali legittimari, per rispettare, se esistano, i loro diritti: egli saprà consigliarvi la via più adatta, per evitare un atto impugnabile.

Il notaio potrà, altresì, consigliarvi di inserire nello stesso atto di donazione una rinuncia all’opposizione da parte dei soggetti legittimati, in modo da rendere, dopo il decorso del ventennio, più sicura la circolazione del bene, salva rimanendo, però, l’esperibilità dell’azione di riduzione.

Sono molteplici le soluzioni che il vostro notaio potrà prospettarvi per rispettare l’uguaglianza tra i vostri legittimari (per es., donazione a tutti i legittimari e cessione di quote a quel legittimario che si intende da solo beneficiare ovvero donazione a tutti i figli e divisione tra gli stessi): vi consigliamo di contattarlo per tempo e di esporgli il vostro caso.

4. ASPETTI FISCALI

Principi generali

Sotto il profilo tributario, le donazioni sono state quasi completamente detassate dalla legge n. 383/2001 (c.d. legge dei “100 giorni”).

Infatti, qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare.

In tale caso occorre sostenere il pagamento delle seguenti imposte:

– imposta ipotecaria (per la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari): nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;

– imposta catastale (per la volturazione dell’atto al catasto): nella misura dell’1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.

Tuttavia, queste percentuali si abbattono alla misura fissa di Euro 168,00 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa”.

Se, invece, tra donante e donatario non ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il quarto grado oppure non si tratti neppure di parenti (si pensi alla donazione tra due conviventi oppure a quelle tra un coniuge e i figli di primo letto dell’altro coniuge, ovvero alle donazioni a favore di affini – suocero, nuora) la donazione è tributariamente rilevante, con le seguenti precisazioni:

– si paga la normale imposta di registro per la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di franchigia (prima 350 milioni di lire ora 180.759,91 euro), con le aliquote proprie dei beni donati (e così, per esempio, il 7% se si tratta di edifici, l’8% se si tratta di aree edificabili, il 15% se si tratta di terreni agricoli) – vedere “Compravendita immobiliare”. Va precisato inoltre che se il donatario è una persona portatore di handicap riconosciuto grave, si applica il limite di franchigia di lire 1 miliardo pari ad euro 516.456,90 sul valore della quota donata;

– si paga il 3% di imposta ipotecaria e catastale sull’intero valore donato (quindi senza tenere conto della franchigia), a meno che non ricorrano i presupposti per l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa”, ipotesi nella quale il carico di queste imposte si limita a complessivi € 336,00.

Occorre, poi, verificare se, a tali donazioni, per la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di franchigia, trovino applicazione le agevolazioni previste in tema di atti a titolo oneroso: vi sarà sicuramente di ausilio il vostro notaio.

La donazione a soggetti diversi da persone fisiche può presentare aspetti peculiari dal punto di vista fiscale: il notaio potrà illustrarvi al meglio quale normativa si applichi e se siano o meno previste esenzioni, anche laddove il valore di quanto donato superi la c.d. franchigia. [per es. donazioni a favore di Stato, regioni, province e comuni, enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio,la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità i pubblica utilità, nonché a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); ovvero donazioni effettuate a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli testé elencati, purché perseguano una finalità di pubblica utilità].

Non sono soggetti ad imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

Il notaio potrà inoltre illustrarvi in che modo ed in che limiti le agevolazioni, esenzioni e riduzioni di imposta, già previste dal t.u. del 346/1990 ai fini dell’imposta di donazione, trovino ora applicazione nelle donazioni effettuate a favore di soggetti diversi dal coniuge o dai parenti in linea retta o entro il quarto grado.

Quanto alle donazioni c.d. indirette, se fatte al coniuge, ai parenti in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado, sono totalmente detassate, collegate o meno che siano ad un trasferimento oneroso, mentre, se effettuate a favore di soggetti diversi dal coniuge o dai parenti in linea retta o entro il quarto grado, sono sicuramente detassate nell’ipotesi in cui il valore attribuito a ciascun beneficiario non superi l’importo della franchigia; per importi superiori a detta franchigia, si pongono problemi interpretativi che solo il notaio, esperto in materia, potrà risolvere.

La riforma (legge n. 383/2001) non modifica, invece, in alcun modo, l’imposizione sul valore aggiunto degli atti di donazione, applicabile in quanto gli stessi realizzino una destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa (cfr. l’art. 2, comma 2, nn. 4) e 5), del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633). Ne consegue che in caso di donazione da imprenditore al coniuge, a parenti in linea retta o altri parenti entro il quarto grado, si applica l’imposta sul valore aggiunto con le aliquote corrispondenti alla tipologia dell’operazione effettuata. Per l’individuazione delle ipotesi di ricorrenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, di applicazione dell’Iva, fate riferimento al vostro notaio di fiducia.

Per i riflessi dell’atto donativo, rispetto alla materia delle plusvalenze da cessione, trattasi di problemi molto tecnici da discutere con il notaio.

4.1 Agevolazioni prima casa

Chi riceve in donazione un immobile dovrà sostenere il pagamento delle seguenti imposte:

– imposta ipotecaria: nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;

– imposta catastale: nella misura dell’1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.

Tuttavia queste percentuali si abbattono alla misura fissa di Euro 168,00 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa”. Vale a dire che:

1. l’immobile deve essere ubicato:

– nel territorio del Comune in cui il donatario in questione ha la propria residenza o in cui il donatario stabilisca entro 18 mesi dalla stipulazione del contratto di donazione la propria residenza (la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile in questione, deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di donazione);

– nel territorio del Comune in cui il donatario svolge la propria attività (di lavoro subordinato o professionale, di studio ecc.);

– nel territorio del Comune in cui, se il donatario sia stato trasferito all’estero per ragioni di lavoro, ha sede o esercita l’attività il soggetto il donatario dipende;

2. nel caso in cui il donatario sia cittadino italiano emigrato all’estero (iscritto quindi all’Aire), l’immobile ricevuto in donazione deve essere la “prima casa” posseduta dal donatario medesimo sul territorio italiano;

3. nell’atto di donazione il donatario deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile oggetto della donazione;

4. nell’atto di donazione il donatario deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa” per gli acquisti a titolo oneroso.

Occorre precisare che:

se vi è un solo donatario e un solo immobile è stato donato, la spettanza delle agevolazioni è condizionata alla richiesta della stessa da parte dell’interessato e alla sussistenza dei requisiti in capo a quest’ultimo;

se vi è un solo donatario e sono stati donati più immobili, la spettanza delle agevolazioni compete solo per uno degli immobili interessati e relative pertinenze. Pertanto le unità immobiliari rimanenti non potranno beneficiare dell’applicazione delle agevolazioni;

se vi sono più donatari e un solo immobile è stato donato, è sufficiente che la dichiarazione di possedere i requisiti richiesti dalla legge sia resa da almeno uno dei beneficiari in possesso dei requisiti affinché l’agevolazione venga poi estesa automaticamente agli altri;

se vi sono più donatari e sono stati donati più immobili, le agevolazioni “prima casa”, dietro il rilascio di apposita dichiarazione, competerà a tutti quei donatari che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ma limitatamente ad un immobile ciascuno: verranno, cioè, agevolati tanti immobili quanti sono i soggetti che possiedono i requisiti per ottenere i benefici fiscali.

Per le esso entro 5 anni dall’acquisto agevolato per donazione, ci si rivolga al proprio notaio di fiducia, che saprà dare delucidazioni circa l’orientamento del proprio Ufficio delle Entrate sulla questione se decada anche chi abbia goduto del beneficio per estensione.

Ci si può chiedere, altresì, se un soggetto che abbia ricevuto per donazione con l’applicazione in suo favore delle agevolazioni “prima casa”, qualora successivamente proceda all’acquisto di un altro immobile, ma a titolo oneroso, possa usufruire dei c.d. benefici prima casa concernenti l’imposta di registro o se possa effettuare un’ulteriore acquisizione agevolata per successione o donazione: il vostro notaio potrà aiutarvi.

Un acquisto per donazione con le agevolazioni ” prima casa” fa maturare il credito di imposta o solo un acquisto a titolo oneroso agevolato determina la possibilità di chiedere il credito di imposta? Per il credito di imposta e per le agevolazioni prima casa in generale, si veda compravendita immobiliare; per il quesito sopra posto, rivolgetevi al vostro notaio.

4.2 Donazione di azienda

Sotto il profilo tributario, anche la donazione di azienda è stata quasi completamente detassata (vedi sopra quanto scritto in ordine agli aspetti fiscali della donazione in generale).

Tuttavia, qualora si intenda procedere in tal senso, si consiglia sempre di consultare il proprio notaio di fiducia in quanto è sempre necessario considerare, anche in questo caso, la rilevanza dei problemi in tema di possibile lesione della quota di legittima.

4.3 La convenienza della donazione

1. E’ più conveniente beneficiare un soggetto tramite atto di donazione o tramite attribuzione testamentaria? Va precisato al riguardo che sia l’atto di donazione che il trasferimento dei beni per successione non sono soggetti all’imposta.

Si ricorda, tuttavia, che, mentre per la donazione tra soggetti tra i quali non ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il quarto grado oppure non ricorra alcun rapporto di parentela, saranno dovute le imposte di trasferimento, per quanto eccede la franchigia, per le successioni a causa di morte (mortis causa) a favore dei medesimi soggetti, non sarà dovuta alcuna tassa, qualunque sia il valore dei beni relitti. Ciò comporta la convenienza fiscale a disporre per testamento, anziché per donazione, a favore dei soggetti suddetti.

Sia nel caso di successione che nel caso di donazione, occorrerà, comunque, pagare le imposte ipotecarie e catastali (vedere la sezione “Aspetti fiscali – Principi generali”).

E’ possibile, inoltre, conseguire un risparmio di spesa redigendo un semplice testamento olografo, che, a differenza della donazione, non comporta di dover ricorrere al ministero di un notaio e conseguentemente di dover sostenere i relativi oneri economici. Resta, comunque, preziosa la consulenza del notaio in ordine al contenuto del testamento, in quanto egli è esperto in materia successoria e saprà indicarvi come raggiungere al meglio i vostri obiettivi, senza ledere i diritti di eventuali vostri legittimari.

2. E’ più conveniente donare o vendere? Va considerato, innanzitutto, che la donazione può essere fatta oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nella quota di riserva e ciò comporterà anche la difficoltà di ottenere finanziamenti dalle Banche, con garanzia reale sull’immobile donato, alla luce di quanto previsto dal Codice Civile.

Infatti gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il donatario può averli gravati.

Per contro, la donazione si rivela più vantaggiosa sotto il profilo fiscale essendo esente, salve le ipotesi considerate, da imposta di donazione (vedere “Aspetti fiscali – Principi generali”).

In conclusione, la donazione è più vantaggiosa fiscalmente, ma presenta problemi di carattere civilistico; la vendita è più onerosa fiscalmente, ma meno problematica a livello civilistico (anche se eventuali legittimari potrebbero provare, una volta morto il disponente, che la vendita simulava, in realtà una donazione, con riproposizione, in tal caso, delle problematiche sopra evidenziate con riguardo alla donazione).

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