NUOVI LIMITI SULLA CIRCOLAZIONE DEI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE

“A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione nell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento”.
(Testo dell’art. 2 , comma 4, del Dl. 138/2011, G.U. del 13 agosto 2011, n. 188)

Con l’emanazione del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, con efficacia immediata, sono state apportate ulteriori modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini di rendere l’uso del contante sempre più circoscritto.

La soglia di 5.000 euro è stata ridotta a 2.500 euro. Dal giorno 13 agosto 2011, per importi pari o superiori a 2.500 euro:
a) è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

b) l’importo di € 2.500 è riferito alla somma complessiva dell’operazione: pertanto è vietato anche suddividere “artificiosamente” un unico importo di € 2.500 o superiore in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale prassi della rateazione commerciale.

c) gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, inclusi i vaglia della Banca d’Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità a partire da 2.500 euro; gli assegni emessi con data antecedente il 13 agosto e negoziati nei giorni successivi sono da considerarsi tuttavia regolari, perché la loro cessione al beneficiario si intende perfezionata prima dell’entrata in vigore della normativa, che non riveste effetto retroattivo.
Inoltre, il decreto ha previsto che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro; quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011.

Per le sanzioni in cui incorreranno i cittadini che non ottempereranno alle nuove disposizioni sarà sempre possibile applicare, al di sotto della soglia dei 250.000 di contestazione, il pagamento in misura ridotta al 2%, se effettuato nei 60 giorni successivi alla avvenuta notifica dell’infrazione da parte delle autorità competenti.

NON RISULTEREBBERO MODIFICATE LE DISPOISIZIONI SUL TRASFERIMENTO DI CONTANTI ALL`ESTERO


Norma di riferimento: D.lgs. 195/2008 – trasferimento “libero” sino a 9.999,99 euro

Chi intende trasferire all`estero o trasferire dall`estero in Italia denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all` Agenzia delle Dogane
La dichiarazione, redatta in conformita` al modello allegato al D.lgs. 195/2008, va trasmessa telematicamente all` Agenzia delle Dogane prima dell`attraversamento della frontiera ed il dichiarante deve avere con se` copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale
oppure
Consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevuta da parte dell`ufficio ed il dichiarante deve recare con se` tale copia.

NUOVI LIMITI SULLA CIRCOLAZIONE DEI CONTANTI

Fonte M.E.F. Prevenzione dei Reati Finanziari Antiriciclaggio 2011

 

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