EDIFICI RURALI: DOMANDE RICONOSCIMENTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Il 30 settembre 2011 scade il termine entro cui presentare all’Agenzia del Territorio la domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati accatastati, ai fini della loro esenzione dall’Ici. Questa possibilità è offerta dal Decreto Sviluppo (D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge n. 106/2011), ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell’articolo 7. La proposta dei geometri: garantire il corretto accatastamento tramite la presentazione di un Docfa semplificato. il 30 settembre 2011 scade il termine entro cui presentare all’Agenzia del Territorio la domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati accatastati, ai fini della loro esenzione dall’Ici.

Questa possibilità è offerta dal Decreto Sviluppo (D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella legge n. 106/2011), ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell’articolo 7.

La domanda di variazione catastale, nelle categorie A/6 per gli immobili a uso residenziale e nelle categorie D/10 per quelli a uso strumentale, deve essere corredata da un’autocertificazione in merito all’esistenza da almeno cinque anni continuativi dei requisiti previsti per il riconoscimento della ruralità.

L’Agenzia del Territorio verifica la presenza dei requisiti e convalida l’autocertificazione entro il 20 novembre. Nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria non si pronunci entro tale data, il proprietario può assumere in via provvisoria per un anno la nuova categoria catastale richiesta.

L’Agenzia può anche negare la richiesta con provvedimento motivato, e in tal caso il richiedente sarà tenuto al pagamento di tutte le imposte dovute e non versate, in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

Infine, il Decreto Sviluppo demanda a un apposito decreto ministeriale, ancora da emanare, la definizione delle modalità operative e applicative per gli accertamenti dell’Agenzia e del Comune e per la documentazione necessaria per la presentazione della domanda.

La circolare del Consiglio nazionale dei geometri

Su queste norme si è espresso il Consiglio nazionale dei geometri con la circolare n. 8600 del 6 settembre 2011, nella quale anzitutto si osserva che le disposizioni del Decreto Sviluppo riprendono quanto stabilito in alcune sentenze della Cassazione, circa la possibilità di concedere l’esenzione dalle imposte (ICI e altre) per i fabbricati rurali, accatastati e censiti nelle categorie A/6 e D/10.

Tuttavia, osserva il Cng, la categoria A/6 è soppressa e inutilizzata dal 1993 e riguarda unità immobiliari urbane con caratteristiche rurali. Con il tempo le norme catastali hanno di fatto equiparato gli accatastamenti dei fabbricati rurali a quelli urbani per aumentare la precisione della banca dati catastale.

Da anni le indicazioni catastali, sottolinea la circolare dei geometri, hanno catalogato gli accatastamenti delle costruzioni del “mondo rurale” in due sezioni: le unità immobiliari a destinazione abitativa e le unità immobiliari destinate ad attività produttive agricole. Le prime vanno classificate nella categoria ordinaria, mentre le seconde devono essere censite nella categoria D/10, a condizione di possedere caratteristiche tipologiche e di destinazione tali da non consentire usi diversi.

Le unità immobiliari che non hanno queste caratteristiche, ma che sono comunque considerate rurali ad uso produttivo, devono invece essere censite nelle categorie C/2, C/3, C/6 ecc. Pertanto, secondo i geometri le vecchie stalle, le tettoie, i ripostigli, i magazzini e i locali diversi dalle residenze rientrano nel gruppo C, mentre cantine, laboratori, capannoni con caratteristiche di fabbricati produttivi di nuova e consolidata attività agricola aziendale vanno accatastati nella categoria D/10.

Tra l’altro, sottolinea il Cng, l’Agenzia del Territorio si è detta contraria al ripristino o alla istituzione di una apposita categoria A/6 solamente ai fini dell’esenzione fiscale, che rischierebbe di compromettere il lavoro fin qui svolto per la corretta archiviazione inventariale dell’edificato.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio nazionale dei geometri propone come soluzione la produzione di un apposito Docfa semplificato, con la presentazione all’Agenzia e al Comune di una semplice e informale istanza di richiesta del cambio di categoria delle unità già accatastate nelle A/6 e nelle D/10, ai soli fini dell’esenzione fiscale e per consentire il corretto accatastamento degli immobili.

Fonte: Casaeclima.com

 

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