Per l’Imu è già tempo di perdono. Dopo la scadenza del saldo Imu 2012, che doveva essere effettuato il 17 dicembre 2012, i contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo, possono avvalersi del ravvedimento spontaneo. In questo caso, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Considerate le tante novità introdotte dalla nuova Imu, milioni di contribuenti sono stati costretti a fare calcoli complicati per determinare il giusto importo da versare. Va subito detto, però, che in caso di eventuali errori commessi nella determinazione dell’importo dovuto a titolo di prima rata, non saranno applicate sanzioni e nemmeno interessi.
Nei confronti dei contribuenti che, entro la scadenza del 18 giugno 2012, hanno pagato meno del dovuto scatta infatti la norma di “salvaguardia” che esclude l’applicazione di sanzioni e di interessi. Invece, in occasione del saldo Imu per il 2012, che è scaduto lunedì 17 dicembre 2012, si doveva versare l’importo dovuto per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata versata entro il 18 giugno 2012. Gli errori commessi in sede di saldo Imu non sono perciò tollerati.
Il ravvedimento può riguardare sia chi ha omesso o paga in ritardo l’Imu, sia chi ha sbagliato i calcoli, anche per colpa dei Comuni che, con le loro delibere dell’ultima ora, hanno apportato in modo alquanto confusionario diverse variazioni alle aliquote applicabili per il calcolo del saldo Imu. In questo modo, i contribuenti rischiano di subire sanzioni se hanno sbagliato i calcoli, ferma restando la possibilità di sanare l’eventuale errore con il ravvedimento spontaneo. Il rischio è anche al contrario, nel senso che, in caso di delibere comunali, alcune volte incomprensibili, che hanno ridotto aliquote o hanno concesso agevolazioni, i cittadini hanno pagato più di quanto dovuto. In questo caso, ai cittadini spetta il rimborso delle somme pagate in più, rimborso che, però, molti comuni faranno con notevoli difficoltà. Questo anche per la ragione che l’eccedenza non è compensabile nell’F24 perché i codici da usare per i versamenti dell’Imu si possono usare solo per gli importi a debito da indicare nel modello F24, nella sezione “Imu e altri tributi locali”.
Le tre opzioni
I ritardatari, che non sono arrivati puntuali alla scadenza del 17 dicembre 2012, magari per mancanza di soldi, possono valersi del ravvedimento spontaneo. Per sanare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, i contribuenti dispongono di tre tipi di perdono, che possono ridurre la sanzione del 30%: il ravvedimento “sprint”, il ravvedimento “breve” e il ravvedimento “lungo” o “annuale”. Oltre alle somme dovute e alle mini sanzioni, sono anche dovuti gli interessi legali del 2,5% annuo. Il ravvedimento “sprint” può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, con la sanzione dello 0,2% giornaliero, il ravvedimento “breve” o “mensile”, con la sanzione del 3%, può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; il ravvedimento “lungo” o “annuale”, con la sanzione del 3,75%, può essere effettuato dal trentunesimo giorno fino ad un anno dalla scadenza.
Il perdono senza sanzioni
Può anche capitare che il contribuente indichi un «codice ente» sbagliato nel modello F24 o nel bollettino postale. Fermo restando che la lettera – ravvedimento – può essere usata per correggere i codici tributo e/o il periodo di riferimento, per l’errata indicazione del codice ente si può sperare nel buonsenso dei Comuni, come quelli che hanno deliberato che «restano validi e non sanzionabili i versamenti eseguiti (…) a concessionario e/o ad altro Comune». In questi casi, è sufficiente che il contribuente presenti istanza per chiedere al Comune, che non aveva diritto a incassare il versamento eseguito, di riversare le somme al Comune di competenza. Diversamente, il contribuente sarebbe obbligato a pagare un’altra volta la somma già versata al Comune di competenza, chiedendo il rimborso di quanto versato al Comune sbagliato.
Un altro esempio di possibile impiego di lettera – ravvedimento – può riguardare il contribuente contitolare che ha versato l’Imu anche per gli altri (come si faceva per l’Ici). Ora non si può più ma fornendo chiarimenti al Comune, è sperabile che lo stesso non chieda agli altri contitolari di versare le somme dovute, costringendo il contribuente che ha pagato per tutti a chiedere il rimborso.
IMU informazioni utili per coloro che non hanno rispettato la scadenza del 17 dicembre
Fonte: ilsole24ore
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