Bonifici dall’estero ritenuta anche su vendite e affitti immobiliari

Bonifici dall'estero ritenutaBonifici dall’estero ritenuta anche su vendite e affitti immobiliari. Ereditata dal Governo Letta, è entrata in vigore la nuova normativa che introduce una ritenuta del 20% sui bonifici bancari e flussi simili che i cittadini italiani ricevono dall’estero. Dal primo febbraio 2014 sui bonifici che provengono dall’estero e che vengono accreditati a persone fisiche italiane, la banca deve applicare automaticamente una ritenuta del 20%. Le somme ricevute sul conto corrente, si considerano reddito imponibile, salvo prova contraria da parte del contribuente.

La normativa – l’articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013 – prevede una ritenuta automatica applicata da parte dell’intermediario (ad esempio una banca) presso cui il titolo è trasmesso, poiché il fisco italiano presuppone che tale flusso derivi da redditi da capitale o da altre attività estere di natura finanziaria.

In pratica si pagherà il 20% allo Stato se si percepisce una rendita da soggetti esteri, per aver ceduto loro immobili o fatto prestiti; si ricevono compensi per fideiussioni o per garanzie prestate a soggetti esteri; si è impiegato capitale all’estero sul quale si percepiscono interessi; si introitano plusvalenze per aver venduto immobili o terreni situati all’estero; si sono cedute quote di partecipazione in società con sede all’estero; o si introitano somme per affitti da immobili e terreni in locazione situati all’estero.

La legge passata ad agosto 2013 e ora in vigore, prevede che il prelievo venga in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante una autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.

Ai fini del corretto adempimento dei predetti obblighi di sostituzione tributaria, il contribuente deve fornire ogni utile informazione per individuare l’eventuale natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. In mancanza di tali informazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento.

La norma tuttavia sembra essere abbastanza “fumosa” e poco conosciuta dai cittadini e dalle banche che dovrebbero applicarla. In più anche la nota esplicativa dell’Agenzia delle Entrate non chiarisce molti aspetti, ad esempio se la ritenuta riguarda anche le somme provenienti dalla SEPA (bonifici europei). Ciò significa che per evitare la ritenuta basta avere un conto in uno degli altri Paesi dell’area SEPA (i ventotto appartenenti all’UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e San Marino). Insomma, qualche buco nella norma sembra esserci.

Riepilogando sono assoggettate a ritenuta d’ingresso, i bonifici provenienti dall’estero che siano rappresentativi delle seguenti fattispecie impositive:

– gli interessi e proventi, diversi da quelli bancari, derivanti dall’impiego di capitali all’estero;

– le rendite perpetue e i compensi per le prestazioni fideiussorie, conseguite al di fuori dell’Italia;

– le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili, terreni edificabili e partecipazioni qualificate, detenuti all’estero;

– i redditi derivanti dai canoni di locazione, concessione in usufrutto e sublocazione di beni immobili all’estero e quelli di natura fondiaria, ivi compresi i canoni dall’affitto di terreni per usi non agricoli;

– i proventi conseguiti dalla locazione, affitto, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, comunque, detenuti all’estero.

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Una risposta a Bonifici dall’estero ritenuta anche su vendite e affitti immobiliari

  1. Fabrizio Unali scrive:

    AGGIORNAMENTI – Roma 19 febbraio2014
    – Stop alla ritenuta automatica del 20% sui flussi finanziari dall’estero.
    Su richiesta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato assunto in data odierna un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari. Di seguito il link del documento dell’ufficio delle entrate: LINK

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