DICHIARAZIONE DEI REDDITI – BENI DETENUTI ALL ́ESTERO SCADENZA 30 Aprile 2010

A partire dalla dichiarazione dei redditi presentata lo scorso anno tutti i beni detenuti all ́estero devono essere indicati nel quadro RW. Chi non può documentare in modo chiaro, da dove provenga il denaro con cui ha potuto acquistare i beni esteri (a condizione che questi valori non siano già fiscalmente prescritti), sarebbe opportuno che prendesse in considerazione l ́adesione allo scudo fiscale.

CHI É INTERESSATO

Persone fisiche e enti non riconosciuti Con residenza fiscale in Italia; Che detengo all ́estero beni per un importo maggiore a 10.000,00€, quali ad esempio:

 Un libretto di risparmio o un conto corrente con saldo attivo, e/o  Azioni, obbligazioni o altri valori e derivati presso un istituto estero, e/o  Partecipazioni in società di qualsiasi tipo, e/o Assicurazioni sulla vita o altre assicurazioni contenti un capitale di risparmio, e/o  Pensioni ed assicurazioni integrative, e/o  Lingotti d ́oro, monete d ́oro, oggetti d ́arte ed altri oggetti di valore, e/o  Aerei, imbarcazioni e natanti che risultino immatricolati all ́estero, e/o  Immobili, indifferentemente che gli stessi risultino affittati, a disposizioni o usati direttamente.

ATTENZIONE AGLI IMMOBILI

Fino all ́anno 2008 (Dichiarazione dei redditi presentata nel 2009) gli immobili che dovevano essere dichiarati nella denuncia dei redditi erano solamente quelli che nello stato d ́ubicazione producevano un reddito imponibile. Il presente reddito veniva poi tassato anche in Italia, scomputando dall ́imposta dovuta, quanto già pagato all ́estero. L ́immobile doveva poi essere indicato nell ́apposito quadro RW. Va poi aggiunto che in ciascun stato estero le rendite immobiliari sono determinate differentemente: pertanto se l ́immobile ubicato nello stato estero, pur essendo a disposizione del titolare, veniva tassato, il valore assunto a rendita nello stato estero era riconosciuto per la tassazione anche in Italia.

Fino ad oggi valeva tuttavia anche quanto segue: se nello stato in cui il bene era ubicato, la rendita catastale non era tassata, il presente immobile non doveva essere indicato nel quadro RW. Questo si verificava ad esempio in Francia, Germania ed Austria. Gli immobili detenuti in questi stati venivano quindi tassati solamente se affittati.

Gli immobili detenuti in altri stati – come ad esempio Svizzera e Belgio – dove la rendita catastale risulta tassata, dovevano invece essere indicati nel quadro RW, anche se il reddito prodotto era pressoché irrilevante.

DICHIARAZIONE DIMENTICATA? ESISTE UNA SOLUZIONE !

È chiaro che già in passato, i beni detenuti all‟estero dovevano essere indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi italiana. Non_responsabili: Chi negli anni passati non ha provveduto a dichiarare nel quadro RW gli immobili detenuti all‟estero (in quanto non tassati nel paese in cui si trovavano), non deve preoccuparsi degli anni passati.

Responsabili:

Per tutti gli altri beni valeva e vale il principio, di dichiarazione degli stessi nel quadro RW, differentemente dagli immobili i quali – come ricordato – comportavano l‟obbligo di dichiarazione solo se producevano una rendita. Chi ha trascurato la dichiarazione di questi valori, deve affrettarsi a considerare l‟opportunità di aderire allo scudo fiscale, usufruibile solamente entro la fine di Aprile

La soluzione:

SCADENZA 30 Aprile 2010

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – BENI DETENUTI ALL ́ESTEROLo scudo fiscale costa attualmente il 7% del valore dei beni detenuti all„estero; per gli immobili il valore è calcolato sul valore d‟acquisto e se questo non è documentabile sul valore di mercato.

COSA SCADE A BREVE?

In virtù della semplificazione, della standardizzazione e della vastità dei controlli, a partire dal 2009 l‟obbligo dichiarativo è stato esteso anche a quei beni che solo in via potenziale possono produrre una rendita. Questo ad esempio comporta la dichiarazione di beni quali oggetti d‟arte, Yacht o dei più volte citati immobili che finora non hanno prodotto redditi. La provenienza di questi beni non ha poi nessuna rilevanza. Può trattarsi ad esempio di immobili dei quali si entrati in possesso in seguito ad eredità o donazioni, o di beni (come conti correnti e libretti di risparmio) detenuti prima del cambio di residenza.

Attraverso l‟indicazione obbligatoria nel quadro RW degli immobili, il fisco riesce a far emergere il patrimonio estero. Questo non pone problemi, quando – come ricordato – gli immobili non erano tassati in Italia in quanto non risultavano materia imponibile nello stato estero. Tuttavia possono generarsi problemi qualora gli immobili siano stati acquisiti in tempi recenti con mezzi finanziari derivanti da redditi non tassati. In questo caso è raccomandabile il ricorso allo scudo fiscale, in quanto attraverso quest‟ultimo, i redditi non tassati, vengono dichiarati posteriormente attraverso l‟apposita dichiarazione ed affrancati dal pagamento dell‟imposta straordinaria dello Scudo. Fino a questo importo si può, attraverso l‟esibizione dello scudo fiscale, dimostrare un valore fiscalmente riconosciuto.

BISOGNA DECIDERE IMMEDIATAMENTE!

Immobili posseduti all‘estero: quando esistono problemi fiscali con gli anni passati (origine difficilmente documentabile dei mezzi finanziari con cui si è proceduti all‟acquisto, mancata indicazione nel quadro RW), ci si deve domandare urgentemente circa la possibilità di aderire allo scudo. Questo in modo particolare quando gli immobili siano stati acquisiti in tempi non ancora prescritti fiscalmente e quindi successivi al 31.12.2004. altri beni detenuti all’estero: se si è “dimenticata” la dichiarazione di questi valori nel quadro RW, si deve anche in questo caso prendere in considerazione con urgenza, l‟adesione allo scudo.

I VANTAGGI

Attraverso il pagamento del 7% vengono perdonate tutte le colpe del passato (redditi esteri non tassati, beni detenuti all‟estero non indicati nel quadro RW). Attraverso l‟adesione allo scudo si è temporaneamente esonerati dall‟indicazione dei beni esteri nel quadro RW, questo vale per l‟anno scorso (2009; Unico 2010) e per l‟anno nel quale la dichiarazione confidenziale dello Scudo viene presentata (2010, Unico 2011).

COME VERRA‘ CONTROLLATO

Nella dichiarazione dei redditi per l‟anno 2009 in ogni caso vanno indicati TUTTI I BENI DETENUTI ALL‟ESTERO, nel citato quadro RW. Questo risulta essere per il fisco un facile strumento di controllo delle vicende passate: se ad esempio nell‟attuale dichiarazione dei redditi viene indicata un‟assicurazione sulla vita austriaca, mai indicata negli anni precedenti, il fisco incrocerà i dati con quelli presenti nelle sue banche dati per scoprire eventuali irregolarità.

LE SANZIONI

Qualora il fisco italiano scopra beni detenuti all‟estero e non dichiarati in Italia, scattano delle sanzioni rilevanti:  Sanzione pecuniaria sul 10% del valore dei beni scoperti;  Successivo pagamento dell‟imposta sui redditi per i periodi d‟imposta non ancora prescritti (con il 31/12/2009 si è

prescritto l‟anno 2004)  Sanzione pecuniaria dal 133% al 266% con i relativi interessi, calcolata sull‟imposta sui redditi di cui al precedente

punto  Se il „ peccatore “ mostra pentimento e confessa i suoi „ peccati “, prima che il fisco lo scopra, la sanzione si

riduce ad un centesimo (e quindi al 1%) del valore dei beni non dichiarati, ed al 13,3 % delle imposte dovute per i

redditi esteri non dichiarati. Qualora non si proceda poi ad un immediato pagamento delle imposte e delle sanzioni, il fisco procederà alla confisca di beni italiani per un importo di pari valore.

IL TEMPO CORRE

Nel tempo passato abbiamo ricordato più volte, sia l‟obbligatorietà di dichiarare i patrimoni detenuti all‟estero, che la possibilità di aderire allo scudo di durata quasi biennale. Ora sembra che il fisco „ faccia sul serio“. Se avete qualche dubbio e avete paura che il fisco italiano possa scoprire i beni da voi detenuti all„estero, allora prendete in considerazione il prima possibile la possibilità di sanare la vostra posizione attraverso lo scudo fiscale. Il vostro partner ideale in questo frangente saranno le banche, anche se una prima consulenza può essere richiesta direttamente a noi. A partire dal 1° maggio 2010, non vi sarà più possibilità alcuna di aderire allo scudo, pertanto affrettatevi a decidere!

Cordiali Saluti

CONTOR

Dott. Werner Teutsch

Fonte CONTOR informert informa 18 marzo 2010

Investimenti-Estero

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