Ivie agevolazioni prima casa estero IVIE abitazioni

ivie - taxIVIE agevolazioni prima casa estero, prelievo agevolato allo 0,4% esteso a tutte le abitazioni principali. L’imposta sul valore degli immobili all’ester0 (Ivie) viene spostata dal 2011 al 2012: è quanto prescritto dalla legge di stabilità per il 2013 (commi 518e seguenti), la quale ha infatti portato in avanti di un anno l’istituzione del’IVIE.

Il motivo del rinvio è la necessità di evitare evidenti censure di incostituzionalità, a causa della previgente previsione di retroattività circa la vigenza di questa specie di Imu (Imposta municipale propria, che grava sugli immobili sul territorio nazionale) sui fabbricai siti all’estero.

L’imposta diventa acconto
In altri termini, è ora sancito che quanto è stato corrisposto dai contribuenti si intende non (come avrebbe dovuto essere in origine) a valere sul 2011 ma in acconto dell’mposta dovuta per il 2012, il cui versamento deve avvenire nel 2013, sia in acconto che a saldo, con le stesse disposizioni applicabili per il versamento dell’Irpef. »
Quando invece ancora era prescritto che l’Ivie fosse dovuta anche per il 2011, l’agenzia delle Entrate prima con il provvedimento del 5 giugno 2012, poi con la circolre 28/ E del 2 luglio 2012 – aveva chiarito che, per il periodo d’imposta 2011, il versamento del’imposta (da effettuare in un’unica soluzione) avrebbe dovuto avvenire entro il 9 luglio 2012 oppure entro il 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Inoltre, l’Agenzia aveva ritenuto che fosse possibile rateizzare l’imposta versando in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi al 4 per cento annuo, a decorrere dal mese di scadenza (ma il pagamento avrebbe dovuto essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione dell’Unico 2012).

Quando scatta il credito
In molti casi, nulla sarà dunque dovuto dai contribuenti nel 2013 per il 2012, in quanto risulterà sufficiente ciò che è stato già versato per il 2011. Tuttavia, possono anche verificarsi casi di imposta versata per il 2011 che, invece, non si rende dovuta per il 2012 (si pensi al caso dell’avvenuta vendita nel 2011 dell’immobile, il cui possesso per una parte di quell’anno aveva dato luogo al versamento dell’Ivie nel corso del 2012).
La conseguenza è che in casi di quest’ultimo tipo maturerà in capo al contribuente un credito d’importo pari alla maggiore imposta versata.

La disciplina
Per quasi tutto il resto, l’Ivie rimane disciplinata in modo identico a prima dell’avvento della legge di stabilità per il 2013. Anzitutto, è ribadito che:
a) il soggetto passivo dell’Ivie è la persona fisica residente nel territorio italiano che sia proprietaria di un immobile sito in un Paese diverso dall’Italia ovvero titolare di un diritto reale sulfimmobile stesso (riguardo a questo aspetto del problema, va ricordato che il soggetto titolare del solo diritto di proprietà fondiaria, denominato freehold, secondo la legislazione in glese, non ha l’obbligo di assoggettamento ad Ivie, così come è stato precisato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate n. 28/2012 del 2 luglio zo12);
b) l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni viene computato per intero).

La residenza
Quanto al tema che, come appena detto, l’Ivie è dovuta dalle persone fisiche, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, occorre ricordare che con la circolare 28/ E del 2 luglio 2012, l’agenzia delle Entrate ha precisato, fra l’altro, che al fine di individuare la residenza delle persone fisiche è necessario fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del Dpr 917/1986 (Tuir). Secondo questa norma, si considerano residenti «le persone che per la maggior parte del periodo dimposta sono iscritte nelle anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile». Inoltre, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto ministeriale 4 maggio 1999 (paragrafo 1).

Aliquota e base imponibile
L’Ivie inoltre resta stabilita nella misura dello 0,76 per cento, percentuale da applicare al valore degli immobili considerati, ma non è dovuta se sia di importo non superiore a 200 euro. La base imponibile è costituita dal “costo” dell’immobile, quale risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Per gli immobili situati nell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (See, costituito dal territorio della Ue, più quelli di Islanda, Norvegia e Liechtenstein) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, quale determinato nel luogo in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale: per esempio, l’agenzia delle Entrate, nella
circolare 28/ E del 2 luglio 2012, ha chiarito fra l’altro che per il Regno Unito l’imposta presa come riferimento ai fini della determinazione dell’Ivie è la Council tax. In mancanza di questo valore catastale, si deve però ritornare alla regola generale, sopra descritta.

L’abitazione principale

L’imposta in questione è tuttavia ridotta allo 0,4 per cento se si tratta di immobile adibito ad abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze (con la
legge di stabilità per il 2013, viene ad essere una agevolazione applicabile a chiunque, mentre prima era applicabile solo ai dipendenti di Stato ed enti locali in servizio
all’estero). In tal caso, si può anche detrarre dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di 200 euro (rapportato al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione); se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.

Nella legge istitutiva dell’Ivie, manca peraltro una definizione di abitazione principale. Per questo motivo, pare che tale definizione possa essere desunta dall’articolo 8, comma 2 del Dlgs 504/1992 (la legge istitutiva dell’Ici), secondo la quale «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente».

Sul piano concreto, dovrebbe trattarsi di una agevolazione riferibile soprattutto agli emigrati che abbiano mantenuto in Italia il proprio centro degli interessi vitali (e
quindi siano fiscalmente residenti in Italia) e che utilizzino un immobile di proprietà a1l’estero come dimora abituale per tutto il periodo in cui soggiornano fuori dal territorio italiano. Pare, inoltre, ovvio ritenere che l’aliquota ridotta si applichi se l’im-
mobile all’estero è utilizzato come abitazione principale di un familiare, dato che così avviene anche ai fini dell’Imu. Altrimenti si verificherebbe una discriminazione tra
gli investimenti immobiliari effettuati in Italia e quelli operati all’estero e ciò porterebbe all’incostituzionalità.

L’agevolazione per i figli
Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione in parola è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e resi dente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Va comunque precisato che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione “di base”, non può superare l’importo massimo di 400 euro.

Dall’Ivie, fino a concorrenza del suo ammontare, si può dedurre un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale impost patrimoniale versata nello Stato in cui
è situato lìimmobile. La deduzione concerne invece (se non già detratte) le imposte di natura patrimoniale e reddituale pagate per gli immobili situati in Paesi dell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni.

Il concorso al reddito
Occorre infine precisare che, agli immobili per cui si paga l’Ivie con l’aliquota dello 0,4 per cento e a quelli non locati, non si applica l’articolo 70, comma 2, del Tuir in tema di concorso dei redditi degli immobili situati all’estero alla forma-
zione del reddito complessivo del contribuente.

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Fonte: Il Sole24ORE

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