Gentili clienti, informiamo che dall’1.01.2012 gli annunci immobiliari di compravendita dovranno contenere l’indice di prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari in vendita ai sensi del comma 2 – quater dell’art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera “c”, del Dlgs. 3.03.2011 n. 28.
Conseguentemente, chiediamo, cortesemente, di provvedere quanto prima a fornirci l’attestato di certificazione energetica dell’immobile oggetto della futura compravendita, avvertendo che, in difetto, non sarà possibile procedere alla pubblicazione dell’annuncio o dovrà compilare il modulo allegato.
Nell’occasione, si ricorda, che l’art. 13, comma 1, lettera “c”, del Dlgs. 3.03.2011 n. 28 ha, altresì, introdotto l’obbligo di inserire, nei contratti di compravendita, “una clausola in cui l’acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente la certificazione energetica degli edifici”, ragion per cui, per procedere alla vendita, occorre comunque acquisire l’attestato di certificazione energetica.
A questo link il modulo da restituirci firmato in attesa dell’attestato di certificazione energetica: Classe_energetica_pdf
Ci scusiamo per lo scarso preavviso.
Le tempistiche della normativa non ci hanno dato tempo per intervenire prima.
Grazie della collaborazione.
In attesa di ricevere al più presto quanto richiesto, porgiamo distinti saluti.
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CERTIFICATI ENERGETICI: NECESSARIA PROROGA
Come se non fosse sufficientemente complicato, il mercato immobiliare già profondamente segnato dalla crisi, deve subire ancora nuovi adempimenti la cui utilità è pur sempre dubbia. Ulteriore burocrazia “gratuita” a patto che si paghi un tecnico per le certificazioni, magari anche via internet senza neppure vedere l’immobile.