QUADRO RW: MONITORAGGIO FISCALE DEGLI INVESTIMENTI ALL’ESTERO E DEI TRASFERIMENTI DA, PER E SULL’ESTERO

La compilazione del quadro RW del mod. UNICO Persone Fisiche non rileva al fine del calcolo del reddito e delle correlate imposte ma ha lo scopo di consentire all’Amministrazione Finanziaria il controllo degli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 45/E del 13.09.2010 stabilisce che sono tenuti agli obblighi del c.d. “monitoraggio fiscale”: – le persone fisiche relativamente alle operazioni poste in essere come privati cittadini e, se
esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo, relativamente alle operazioni poste in essere
nell’esercizio di tale attività, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata; – gli enti non commerciali; – le società semplici ed equiparate ex art. 5 TUIR;
residenti fiscalmente in Italia, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
L’Agenzia ha inoltre precisato che:  per un bene oggetto di più diritti reali, ad esempio nuda proprietà e usufrutto, sia il
nudo proprietario che l’usufruttuario dovranno compilare il quadro RW in quanto
entrambi titolari di diritti in grado di generare redditi di fonte estera;  per le attività finanziarie/patrimoniali in comunione o cointestate il quadro RW va
compilato da ciascun soggetto intestatario per la propria quota di possesso;  il quadro RW va compilato altresì anche dai soggetti che hanno la mera disponibilità o possibilità di movimentazione delle attività detenute all’estero. Ad esempio, per il c/c cointestato il quadro RW va compilato da ogni intestatario che indicherà l’intero valore delle attività detenute all’estero qualora ciascuno “abbia la disponibilità piena delle stesse”. Anche in presenza di “delega di firma” il delegato dovrà compilare il quadro RW indicando l’intera consistenza del c/c detenuto all’estero “qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto
dell’intestatario”.
Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW: – gli enti e le società commerciali; – gli enti pubblici; – i contribuenti la cui residenza fiscale è determinata ex lege o in base ad accordi
internazionali e che presentano in via continuativa attività lavorativa all’estero (tale esonero si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici);
– i c.d. transfrontalieri “limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa”.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che devono essere riportate nel quadro RW: 1. i trasferimenti dall’estero e verso l’estero di denaro e titoli, certificati in serie o di massa, effettuati attraverso soggetti non residenti e senza il tramite d’intermediari residenti, nel caso in cui l’ammontare complessivo degli stessi, nel corso del 2010, sia stato superiore a
€ 10.000,00; 2. gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria che producono redditi
di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del 2010 e di importo
complessivo, alla medesima data, superiore a € 10.000,00; 3. le attività finanziarie italiane detenute all’estero ad es. titoli pubblici ed equiparati
emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti, le quote di partecipazione in srl italiane o altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, in quanto produttive di redditi diversi di natura finanziari di fonte estera, le partecipazioni in società italiane detenute per il tramite di una società estera interposta, gli immobili ubicati in Italia e posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero;
4. le attività finanziarie e gli investimenti esteri che al termine del periodo d’imposta risultano di ammontare complessivo superiore a € 10.000,00 indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito, essendo sufficiente che sussista una capacità produttiva di reddito anche solo meramente potenziale o “lontana nel tempo”. Sono oggetto di monitoraggio quindi ad esempio gli immobili situati all’estero ma tenuti a disposizione, gli yachts, gli oggetti preziosi e le opere d’arte;
5. gli accantonamenti (contributi versati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro) e i trasferimenti (sia le erogazioni in via anticipata dei rendimenti che le prestazioni pensionistiche) relativi a forme di previdenza complementare organizzate e gestite da società ed enti di diritto estero, con l’esclusione delle somme versate a dette forme di previdenza complementare per obbligo di legge o per effetto di contratti collettivi nazionali (non derivanti da accordi individuali).
Limitatamente ai punti 1 e 2 l’obbligo di dichiarazione sussiste in ogni caso, ossia indipendentemente:
 dall’origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero (donazione, successione, ……);
 dalle modalità con le quali sono stati effettuati i trasferimenti (operazioni effettuate tramite intermediari residenti, operazioni effettuate tramite soggetti non residenti, operazioni effettuate direttamente attraverso assegni, girata titoli, ecc …..).
L’obbligo di compilare il quadro RW non sussiste per: o le attività finanziarie in gestione o in amministrazione ad un intermediario finanziario
residente;
o i contratti produttivi di reddito di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento di intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero mandatari di una delle controparti;
o i depositi e c/c intrattenuti all’estero per il quale il contribuente incarica la banca estera di bonificare gli interessi maturati su un c/c italiano intestato al medesimo soggetto, specificando nella causale l’ammontare lordo e l’eventuale ritenuta applicata all’estero. La stessa disposizione può riguardare anche conti fruttiferi, presupponendo che l’incarico va riferito a possibili proventi futuri.
L’Agenzia delle Entrate rammenta che nel quadro RW vanno indicate non solo le consistenze degli investimenti e delle attività detenute all’estero al 31.12 ma anche i correlati trasferimenti da, verso e sull’estero sempreché di ammontare complessivo “computato tenendo conto anche dei disinvestimenti”, superiore a € 10.000,00, anche se al termine del periodo d’imposta i contribuenti non detengono investimenti all’estero.
La suddetta indicazione va effettuata anche se al 31.12 “è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari, e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti” (attraverso intermediari residenti, intermediari non residenti, o tramite trasporto al seguito).
Confermando che non sono da indicare nel quadro RW i movimenti che “nel corso dell’anno non hanno superato complessivamente l’importo di € 10.000,00” l’Agenzia precisa che:
 il limite di €. 10.000,00 va considerato quale ammontare complessivo delle movimentazioni comprensivo, quindi, degli investimenti e dei disinvestimenti (ad esempio con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente all’estero ed ha effettuato un disinvestimento pari ad € 6.000,00 ed un investimento di € 5.000,00 l’ammontare complessivo dei movimenti da segnalare è pari a € 11.000,00);
 nel quadro RW non vanno indicati “i pagamenti effettuati in Italia per l’acquisto di beni all’estero mancando in tal caso una movimentazione di denaro verso l’estero”;
 il contribuente residente in Italia che detiene attività all’estero deve indicare nel quadro RW anche i trasferimenti di cui ha beneficiato e che sono stati effettuati da terzi (ad esempio un padre che trasferisce denaro all’estero per consentire al figlio di acquisire un immobile: il figlio titolare dell’investimento deve indicare nel quadro RW la consistenza dell’investimento ed i relativi trasferimenti del quale è stato beneficiario. Nessun obbligo incorre in capo al padre, semprechè il trasferimento sia da porre in diretta connessione con l’investimento estero posto in essere dal figlio);
 non costituiscono “trasferimenti” gli incrementi degli investimenti esteri “per effetto della corresponsione dei relativi frutti” (ad esempio incasso dividendi, interessi, canoni di locazione immobiliare). Gli stessi devono essere compresi nel saldo del c/c al 31.12. I suddetti “frutti” (di investimenti esteri) vanno indicati, al fine di assoggettarli a tassazione, nei relativi quadri della dichiarazione dei redditi salvo “che non vengano assoggettati a tassazione definitiva da parte di un intermediario residente;
 non devono essere indicati gli acconti versati per l’acquisto o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d’imposta.
Nel quadro RW vanno indicati i “trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, semprechè l’ammontare complessivo di tali trasferimenti sia superiore, nel periodo d’imposta, a € 10.000,00”. Tali
trasferimenti rilevano solo se effettuati tramite non residenti e senza il tramite di intermediari residenti. Non vanno quindi indicati i trasferimenti effettuati:
 sull’estero;  tramite intermediari (banche) residenti, “non sono oggetto di monitoraggio le spese

mediche sostenute tramite bonifici internazionali effettuati tramite una banca italiana”;  in forma diretta mediante trasporto al seguito.
La violazione dell’obbligo di dichiarare:
 attività finanziaria e patrimoniali estere;
 trasferimenti da e verso l’estero delle attività finanziarie; è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare dal 10% al 50% dell’ammontare degli importi non dichiarati oltre alla confisca dei beni per un valore corrispondente a quello non dichiarato.
Con il D.L. n. 78/2009 si è consentito ai soggetti fiscalmente residenti in Italia, possessori alla data del 31/12/2008 di denaro e/o altre attività finanziarie fuori del territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del c.d. monitoraggio fiscale, di procedere al rimpatrio o alla regolarizzazione delle stesse, sanando la posizione pregressa con l’Amministrazione Finanziaria con il pagamento di un’imposta straordinaria in “origine” del 5% (c.d. “Scudo fiscale ter”). Per aderire alla sanatoria fiscale doveva essere presentata, tramite un intermediario (es. banca), l’apposita dichiarazione riservata delle attività emerse, a decorrere dal 15/09/2009 al 15/12/2009 e al più tardi fino al 30/04/2010, per effetto della proroga concessa con il D.L. n. 194/2009.
I contribuenti che si sono avvalsi dello scudo fiscale e hanno presentato la dichiarazione riservata nell’anno 2009, cioè tra il 15.09.2009 e il 15.12.2009, non hanno compilato il quadro RW di UNICO 2010 (redditi 2009), ma dovranno assolvere agli obblighi dichiarativi connessi al c.d. monitoraggio fiscale e quindi compilare il quadro RW di UNICO 2011 (redditi 2010) in quanto si tratta di attività che, nonostante la sanatoria fiscale, restano all’estero. Per quanto riguarda, invece, le attività patrimoniali rimpatriate, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio sussiste in modo definitivo, a condizione che le predette attività siano amministrate da un intermediario finanziario italiano che ne segue i relativi flussi.
Le attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e/o regolarizzate con lo scudo fiscale la cui dichiarazione riservata è stata presentata nell’anno 2010, cioè tra il 01.01.2010 e il 30.04.2010 non vanno indicate nel quadro RW di UNICO 2011 (redditi 2010).

Fonte: Studio Minto

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