Speciale Legge di stabilità 2011

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI PER CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE Art. 1, cc. 15 e 16

Dal 1.01.2011, per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali oggetto di contratto di locazione finanziaria (anche se assoggettati ad IVA) le imposte ipotecarie e catastali dovute (1% + 3%) non sono più versate per metà al momento del rogito di acquisto del bene da parte della società di leasing continua a leggere… (oppure della banca o altri intermediari finanziari) e per metà all’atto del riscatto del bene da parte dell’utilizzatore, ma sono interamente assolte al momento dell’acquisto del bene da parte della società di leasing, come già avviene per ogni altra compravendita immobiliare. Rimane, invece, confermato il versamento ripartito delle imposte ipotecarie e catastali per le cessioni immobiliari di cui siano parte fondi immobiliari chiusi. • I contratti di locazione finanziaria immobiliare sono assoggettati a registrazione solo in caso d’uso. • Al momento del riscatto, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa. • L’importo dell’imposta di registro proporzionale (1%) dovuta sui canoni di locazione non è più scomputata dalle imposte ipotecarie e catastali dovute in sede di riscatto. • L’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali per l’immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto. • Sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in misura fissa, per le cessioni effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel caso di: – esercizio da parte dell’utilizzatore, dell’opzione di acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria; – immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore. • Per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1.01.2011 (che, in base alla nuova disciplina, non sconteranno più alcun tributo sul riscatto), le parti sono tenute a versare un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale, da corrispondere in unica soluzione entro il 31.03.2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (da emanare entro il 15.01.2011). La misura del tributo è definita applicando all’importo, determinato secondo le modalità previgenti, una riduzione di una percentuale pari al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.

IVA PER CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI ENTRO 5 ANNI DALLA COSTRUZIONE Art. 1, c. 86 • Sono esenti da Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero, entro 5 anni (in precedenza 4 anni) dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento o, anche successivamente, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata. • Dal 2011, quindi, le imprese costruttrici potranno assoggettare ad Iva le abitazioni cedute entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o del ripristino (si evitano, così, al cedente gli effetti dell’indetraibilità dell’imposta assolta a monte a seguito della cessione in regime di esenzione). Resta, invece, pari a 4 anni il termine previsto per la cessione con Iva dei fabbricati strumentali(l’opzione per l’imponibilità consente comunque di evitare gli effetti negativi conseguenti all’indetraibilità dell’imposta).

Elaborazione a cura Centro Studi Fiaip – Armando Barsotti

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