Antiriciclaggio: sanzioni e obblighi per tutti gli operatori

Nelle scorse settimane l'Ufficio Studi Fiaip ha in anteprima affrontato la portata della nuova normativa analizzando gli aspetti relativi agli adempimenti emanando un documento definito VADEMECUM Antiriciclaggio, già da tempo divulgato agli associati , di libera consultazione sul web Fiaip e sicuramente in anteprima assoluta rispetto alle altre associazioni di categoria ma ha ritenuto essenziale e indispensabile coordinare e programmare l'ambizioso progetto di diffusione a tappeto sul territorio italiano della conoscenza della nuova normativa, iniziativa che è stata completata con grandissimo successo svoltasi nella prima metà di Giugno con 10 Convegni interregionali, giornate di Studio e di formazione che hanno visto la partecipazione dei rappresentanti dell'Ufficio Studi dei funzionari dell'Ufficio Italiano Cambi, di Unicredit Banca e della Banca nazionale del Lavoro. Il lavoro ha raggiunto l'apice del successo con la promozione e distribuzione dell'Archivio Unico Cartaceo e di quello Informatico , strumenti indispensabili e obbligatori per il rispetto della nuova normativa .

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

SINTESI SCHEMATICA DEGLI OBBLIGHI PER AGENTI IMMOBILIARI E MEDIATORI CREDITIZI
Il quadro normativo di riferimento e di provenienza della normativa è di ambito comunitario, alla quale lo stato italiano a dovuto adeguarsi legiferando anche in ritardo con specifiche quadri normativi andando a intercettare anche la nostra attività di agenti immobiliari e di mediatori creditizi , dando così un sovraccarico di lavoro e di adempimenti ma anche un importante riconoscimento alla nostra attività inquadrandola come categoria di riferimento nel mondo della economia immobiliare e finanziaria .

Obblighi Antiriciclaggio di carattere generale:
Rispetto delle disposizioni concernenti la limitazione dell'uso del denaro contante (art. 1 legge antiriciclaggio):
divieto di trasferimento tra privati di strumenti al portatore e denaro contante per importi superiori a 12.500 euro e di compilazione di assegni superiori a 12.500 euro con clausola "non trasferibile" e indicazione del beneficiario
Ambito soggettivo di applicazione: Gli operatori non finanziari
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare
m) mediazione creditizia
Ambito territoriale di applicazione si riferisce agli
operatori insediati nel territorio italiano,in particolare, si applicano ai soggetti aventi la propria sede legale in Italia nonché agli stabilimenti italiani (ad esempio: sedi, succursali, filiali) di soggetti aventi sede legale all'estero e agli agli operatori insediati in Italia anche per l'attività svolta all'estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al territorio italiano.

Decorrenza degli obblighi
Gli obblighi di identificazione, istituzione archivio e di segnalazione delle operazioni sospette decorrono dal 22 aprile 2006

Ambito oggettivo di applicazione
Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione sono adempiuti in relazione allo svolgimento dell'attività di settore.
La responsabilità degli operatori non finanziari per adempimento di detti obblighi prescinde dalle modalità di esercizio dell'attività tramite collaboratori o dipendenti.
Dati da acquisire
Persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo della residenza o del domicilio, codice fiscale ed estremi del documento di identificazione;
Soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, sede legale e codice fiscale ,con obbligo di verificare l'esistenza del potere rappresentativo e individuare gli assetti proprietari
Come: in base alla documentazione prodotta dal cliente (per mezzo di esempio: visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza.
I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.

Tipi di identificazione
Diretta: è necessaria la presenza fisica contestuale del cliente e del soggetto tenuto all'identificazione (o di un suo collaboratore o dipendente a ciò delegato)
Indiretta: la presenza del cliente è indifferente, anche se non è esclusa; l'operatore si avvale di informazioni già acquisite o acquisibili da documentazione qualificata (atto pubblico, scritture private autenticate, firma digitale, dichiarazione di autorità consolare)
A distanza: mediante attestazioni rilasciate da intermediari qualificati

Modalità per l'identificazione
Documenti validi non scaduti di identificazione e di riconoscimento (cfr. D.P.R. n. 445/2000)
Per i soggetti extra comunitari: sono validi il passaporto ed il permesso di soggiorno
Obbligo di registrazione e conservazione delle informazioni

  • qualora più clienti operino congiuntamente, gli obblighi vanno assolti nei confronti di ciascuno di essi ;
  • la registrazione va effettuata non oltre 30 gg. dal compimento dell'identificazione o, se diverso, dell'operazione
  • la variazione dei dati va effettuata entro 30 gg. dal momento in cui si viene a conoscenza delle variazioni, conservando evidenza dell'informazione precedente
  • dati da conservare per 10 anni dal compimento dell'operazione

Agenzia di affari in mediazione immobiliare
Presupposto degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione:
conclusione del contratto preliminare di compravendita o, in mancanza, di quello definitivo, il cui valore sia superiore a ? 12.500
Gli agenti immobiliari devono:

  • identificare tutte le parti contraenti dei contratti immobiliari per i quali intervengono
  • registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di conclusione dei contratti

Dati da registrare e conservare
Gli agenti immobiliari devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:

  1. i dati identificativi delle parti;
  2. la data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
  3. il prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione.

Non devono essere indicati i mezzi di pagamento

COSA DEVONO FARE I MEDIATORI CREDITIZI
I mediatori creditizi devono:

  • identificare il soggetto che richiede il finanziamento
  • registrare e conservare i dati identificativi e le informazioni attinenti alle operazioni di concessione dei contratti di finanziamento

Dati da registrare e conservare
I mediatori devono registrare e conservare nell'archivio unico le informazioni relative a:

  1. i dati identificativi;
  2. gli estremi dell'intermediario (ovvero: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della dipendenza interessata dall'operazione) con il quale il cliente viene messo in contatto;
  3. c) la data della concessione del finanziamento;
  4. d) l'ammontare e il tipo del finanziamento accordato.

I mediatori creditizi forniscono all'intermediario con il quale mettono in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per l'identificazione di quest'ultimo.
Non devono essere indicati i mezzi di pagamento
Si ricorda che l'esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio è punito dalle normative sul credito e la professione di mediatore creditizio. La disciplina legislativa per i mediatori creditizi costituisce una normativa di complemento rispetto alle più ampie e articolate normative previste per gli operatori istituzionali del credito (banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, imprese di assicurazione), visto che i requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'albo sono i medesimi previsti dall'art. 109 del d. leg. 385/93 per gli amministratori di banche. Di particolare rilevanza, sotto questo profilo, e' la norma che prescrive l'applicabilita' all'attivita' di mediazione creditizia delle disposizioni contenute nel titolo VI del d. leg. 385/93 e della legge 197/91 a cui e' stata data attuazione con il d.leg.vo 153/97 (rispettivamente trasparenza delle condizioni contrattuali e norme in materia di antiriciclaggio consistenti nella identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette).
L'estensione di tali norme ai mediatori creditizi garantisce sostanzialmente, nei confronti del pubblico, le medesime tutele ed i medesimi oneri previsti per gli altri intermediari finanziari e consente di sottoporre tali soggetti al monitoraggio degli organi di vigilanza.


 

 

Antiriciclaggio: sistema sanzionatorio graduato fino al penale


 

 

Violazione dell'obbligo di identificazione (rif. Art. 2 legge n. 197/1991 e art. 6 d.lgs. n. 374/99)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene all'obbligo di identificazione è punito con la multa da euro 2.582 a 12.911
L'esecutore che omette di indicare i dati del soggetto per conto del quale interviene o le indica false è punito con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno e con la multa da euro 516 e 5.164

Violazione dell'obbligo di registrazione (rif. Art. 2 legge n. 197/1991 e art. 6 d.lgs. n. 374/99)
In caso di tradiva o omessa registrazione nell'archivio è punito con la multa da euro 2.582 a 12.911

Omessa istituzione dell'archivio unico (rif. Art. 5, comma 4 legge n. 197/91 e art. 3 e art. 8 d.lgs. n. 56/2004)
E' punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e con l'ammenda da euro 5.164 a 25.822

Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 5, comma 5 legge n. 197/91 e art. 6 d.lgs. n. 374/99)
Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della segnalazione è punita con una sanzione pecuniaria che va dal 5% al 50% del valore dell'operazione.

Violazione degli obblighi informativi in sede di approfondimento da parte dell'UIC della segnalazione di operazione sospetta (art. 7 d.lgs. n. 56/2004)
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 25.000

Violazioni dell'art. 1 legge antiriciclaggio (trasferimento di denaro contante-assegni)
Sanzione amministrativa pecuniaria 1% al 40% dell'importo trasferito (art. 5, comma 1 legge 197/91 e art. 6 d.lgs. n. 56/2004)

Obbligo di segnalare eventuali violazioni (art. 7 d.lgs. n. 56/2004)
Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione (art. 7, commi 1 e 2 d.lgs. n. 56/2004)

Normative di riferimento


Legge 197/91
D.leg. 56/04 intermediari finanziari
D.M 141 del 03.02.2006 Reg. Professionisti
D.M 142 del 03.02.2006 Reg. Intermediari Finanziari
D.M 143 del 03.02.2006 Reg. operatori non finanziari
Intermediari finanziari: provvedimento UIC del 24-02-2006
Professionisti: provvedimento UIC del 24-02-2006
Operatori non finanziari: provvedimento UIC del 24-02-2006

 

A cura di
Ufficio Studi Fiaip

 

segnalato da www.okversilia.net info@okversilia.net