Nelle scorse settimane l'Ufficio Studi Fiaip ha in anteprima affrontato la
portata della nuova normativa analizzando gli aspetti relativi agli
adempimenti emanando un documento definito VADEMECUM Antiriciclaggio, già
da tempo divulgato agli associati , di libera consultazione sul web Fiaip
e sicuramente in anteprima assoluta rispetto alle altre associazioni di
categoria ma ha ritenuto essenziale e indispensabile coordinare e
programmare l'ambizioso progetto di diffusione a tappeto sul territorio
italiano della conoscenza della nuova normativa, iniziativa che è stata
completata con grandissimo successo svoltasi nella prima metà di Giugno
con 10 Convegni interregionali, giornate di Studio e di formazione che
hanno visto la partecipazione dei rappresentanti dell'Ufficio Studi dei
funzionari dell'Ufficio Italiano Cambi, di Unicredit Banca e della Banca
nazionale del Lavoro. Il lavoro ha raggiunto l'apice del successo con la
promozione e distribuzione dell'Archivio Unico Cartaceo e di quello
Informatico , strumenti indispensabili e obbligatori per il rispetto della
nuova normativa .
LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
SINTESI SCHEMATICA DEGLI OBBLIGHI PER AGENTI IMMOBILIARI E
MEDIATORI CREDITIZI
Il quadro normativo di riferimento e di provenienza della normativa è di
ambito comunitario, alla quale lo stato italiano a dovuto adeguarsi
legiferando anche in ritardo con specifiche quadri normativi andando a
intercettare anche la nostra attività di agenti immobiliari e di mediatori
creditizi , dando così un sovraccarico di lavoro e di adempimenti ma anche
un importante riconoscimento alla nostra attività inquadrandola come
categoria di riferimento nel mondo della economia immobiliare e
finanziaria .
Obblighi
Antiriciclaggio di carattere generale:
Rispetto delle disposizioni concernenti la limitazione dell'uso
del denaro contante (art. 1 legge antiriciclaggio):
divieto di trasferimento tra privati di strumenti al portatore e denaro
contante per importi superiori a 12.500 euro e di compilazione di assegni
superiori a 12.500 euro con clausola "non trasferibile" e indicazione del
beneficiario
Ambito soggettivo di applicazione: Gli operatori non finanziari
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare
m) mediazione creditizia
Ambito territoriale di applicazione si riferisce agli operatori
insediati nel territorio italiano,in particolare, si applicano ai soggetti
aventi la propria sede legale in Italia nonché agli stabilimenti italiani
(ad esempio: sedi, succursali, filiali) di soggetti aventi sede legale
all'estero e agli agli operatori insediati in Italia anche per l'attività
svolta all'estero che sia soggettivamente od oggettivamente collegabile al
territorio italiano.
Decorrenza degli obblighi
Gli obblighi di identificazione, istituzione archivio e di segnalazione
delle operazioni sospette decorrono dal 22 aprile 2006
Ambito oggettivo di applicazione
Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione sono
adempiuti in relazione allo svolgimento dell'attività di settore.
La responsabilità degli operatori non finanziari per
adempimento di detti obblighi prescinde dalle modalità di esercizio
dell'attività tramite collaboratori o dipendenti.
Dati da acquisire
Persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo della residenza o del domicilio, codice fiscale ed estremi del
documento di identificazione;
Soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione,
sede legale e codice fiscale ,con obbligo di verificare l'esistenza del
potere rappresentativo e individuare gli assetti proprietari
Come: in base alla documentazione prodotta dal cliente
(per mezzo di esempio: visure camerali, certificati rilasciati da enti
competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i
dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza.
I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale
responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei
soggetti per conto dei quali operano.
Tipi di identificazione
Diretta: è necessaria la presenza fisica contestuale del
cliente e del soggetto tenuto all'identificazione (o di un suo
collaboratore o dipendente a ciò delegato)
Indiretta: la presenza del cliente è indifferente, anche
se non è esclusa; l'operatore si avvale di informazioni già acquisite o
acquisibili da documentazione qualificata (atto pubblico, scritture
private autenticate, firma digitale, dichiarazione di autorità consolare)
A distanza: mediante attestazioni rilasciate da
intermediari qualificati
Modalità per l'identificazione
Documenti validi non scaduti di identificazione e di
riconoscimento (cfr. D.P.R. n. 445/2000)
Per i soggetti extra comunitari: sono validi il
passaporto ed il permesso di soggiorno
Obbligo di registrazione e conservazione delle informazioni
- qualora più clienti operino congiuntamente, gli obblighi vanno
assolti nei confronti di ciascuno di essi ;
- la registrazione va effettuata non oltre 30 gg. dal compimento
dell'identificazione o, se diverso, dell'operazione
- la variazione dei dati va effettuata entro 30 gg. dal momento in cui
si viene a conoscenza delle variazioni, conservando evidenza
dell'informazione precedente
- dati da conservare per 10 anni dal compimento
dell'operazione
Agenzia di affari in mediazione
immobiliare
Presupposto degli obblighi di identificazione, registrazione e
conservazione:
conclusione del contratto preliminare di compravendita o, in mancanza, di
quello definitivo, il cui valore sia superiore a ? 12.500
Gli agenti immobiliari devono:
- identificare tutte le parti contraenti dei
contratti immobiliari per i quali intervengono
- registrare e conservare i dati identificativi e le
informazioni attinenti alle operazioni di conclusione dei contratti
Dati da registrare e conservare
Gli agenti immobiliari devono registrare e conservare nell'archivio unico
le informazioni relative a:
- i dati identificativi delle parti;
- la data di conclusione del contratto preliminare o,
in mancanza, di quello definitivo di compravendita;
- il prezzo convenuto dell'immobile oggetto della
mediazione.
Non devono essere indicati i mezzi di pagamento
COSA DEVONO FARE I MEDIATORI CREDITIZI
I mediatori creditizi devono:
- identificare il soggetto che richiede il finanziamento
- registrare e conservare i dati identificativi e le
informazioni attinenti alle operazioni di concessione dei contratti di
finanziamento
Dati da registrare e conservare
I mediatori devono registrare e conservare nell'archivio
unico le informazioni relative a:
- i dati identificativi;
- gli estremi dell'intermediario (ovvero: ragione
sociale, codice fiscale, indirizzo della dipendenza interessata
dall'operazione) con il quale il cliente viene messo in contatto;
- c) la data della concessione del finanziamento;
- d) l'ammontare e il tipo del finanziamento
accordato.
I mediatori creditizi forniscono all'intermediario con il quale mettono
in contatto il potenziale cliente, le informazioni necessarie per
l'identificazione di quest'ultimo.
Non devono essere indicati i mezzi di pagamento
Si ricorda che l'esercizio abusivo dell'attività di mediatore
creditizio è punito dalle normative sul credito e la professione
di mediatore creditizio. La disciplina legislativa per i mediatori
creditizi costituisce una normativa di complemento rispetto alle più ampie
e articolate normative previste per gli operatori istituzionali del
credito (banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, imprese di
assicurazione), visto che i requisiti di onorabilità per l'iscrizione
all'albo sono i medesimi previsti dall'art. 109 del d. leg. 385/93 per gli
amministratori di banche. Di particolare rilevanza, sotto questo profilo,
e' la norma che prescrive l'applicabilita' all'attivita' di mediazione
creditizia delle disposizioni contenute nel titolo VI del d. leg. 385/93 e
della legge 197/91 a cui e' stata data attuazione con il d.leg.vo 153/97
(rispettivamente trasparenza delle condizioni contrattuali e norme in
materia di antiriciclaggio consistenti nella identificazione,
registrazione e segnalazione di operazioni sospette).
L'estensione di tali norme ai mediatori creditizi garantisce
sostanzialmente, nei confronti del pubblico, le medesime tutele ed i
medesimi oneri previsti per gli altri intermediari finanziari e consente
di sottoporre tali soggetti al monitoraggio degli organi di vigilanza.
Antiriciclaggio: sistema sanzionatorio graduato fino al penale
Violazione dell'obbligo di identificazione (rif. Art. 2 legge n.
197/1991 e art. 6 d.lgs. n. 374/99)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato
dell'operazione che contravviene all'obbligo di identificazione è punito
con la multa da euro 2.582 a 12.911
L'esecutore che omette di indicare i dati del soggetto per conto del quale
interviene o le indica false è punito con la reclusione da 6 mesi ad 1
anno e con la multa da euro 516 e 5.164
Violazione dell'obbligo di registrazione (rif. Art. 2 legge n.
197/1991 e art. 6 d.lgs. n. 374/99)
In caso di tradiva o omessa registrazione nell'archivio è punito con la
multa da euro 2.582 a 12.911
Omessa istituzione dell'archivio unico (rif. Art. 5, comma 4
legge n. 197/91 e art. 3 e art. 8 d.lgs. n. 56/2004)
E' punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e con l'ammenda da euro 5.164 a
25.822
Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
(art. 5, comma 5 legge n. 197/91 e art. 6 d.lgs. n. 374/99)
Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della segnalazione è
punita con una sanzione pecuniaria che va dal 5% al 50% del valore
dell'operazione.
Violazione degli obblighi informativi in sede di
approfondimento da parte dell'UIC della segnalazione di operazione
sospetta (art. 7 d.lgs. n. 56/2004)
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 25.000
Violazioni dell'art. 1 legge antiriciclaggio (trasferimento di
denaro contante-assegni)
Sanzione amministrativa pecuniaria 1% al 40% dell'importo
trasferito (art. 5, comma 1 legge 197/91 e art. 6 d.lgs. n. 56/2004)
Obbligo di segnalare eventuali violazioni (art. 7
d.lgs. n. 56/2004)
Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione (art. 7,
commi 1 e 2 d.lgs. n. 56/2004)
Normative di riferimento
Legge 197/91
D.leg. 56/04 intermediari finanziari
D.M 141 del 03.02.2006 Reg. Professionisti
D.M 142 del 03.02.2006 Reg. Intermediari Finanziari
D.M 143 del 03.02.2006 Reg. operatori non finanziari
Intermediari finanziari: provvedimento UIC del
24-02-2006
Professionisti: provvedimento UIC del 24-02-2006
Operatori non finanziari: provvedimento UIC del
24-02-2006
A cura di
Ufficio Studi Fiaip
segnalato da
www.okversilia.net
info@okversilia.net
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